(Allegato - art. 97)
                              Art. 97. 
(Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti  a  cittadini
            italiani residenti all'estero o a stranieri) 
 
  Agli autoveicoli e motoveicoli importati temporaneamente o nuovi di
fabbrica acquistati per l'esportazione, che  abbiano  gia'  adempiuto
alle  formalita'  doganali  ed  appartengano  a  cittadini   italiani
residenti all'estero o  a  stranieri  che  sono  di  passaggio,  sono
rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno,
salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento.