(Allegato - art. 98)
                              Art. 98. 
            (Patenti di guida rilasciate da Stati esteri) 
 
  I  conducenti  muniti  di  patenti   di   guida   o   di   permesso
internazionale rilasciati da uno  Stato  estero  possono  guidare  in
Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le  quali
e' valida la loro patente o il loro permesso. 
  Qualora la patente o il permesso internazionale non siano  conformi
ai modelli stabiliti nelle convenzioni internazionali, debbono essere
accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o  da  un
documento equipollente Resta salvo quanto  stabilito  in  particolari
convenzioni internazionali. I conducenti muniti di patente  di  guida
rilasciata da uno Stato estero possono ottenere, senza  sostenere  lo
esame di idoneita', la patente di guida per autoveicoli e motoveicoli
delle stesse categorie per le quali e' valida la loro patente. 
  Chiunque viola le disposizioni del  comma  secondo  e'  punito  con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.