(Testo Unico circolazione stradale-art. 96)
                              Art. 96.
         (Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione)

  Gli  autoveicoli,  i  motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno
Stato estero, quando circolano in Italia, debbono essere muniti della
sigla distintiva dello Stato di origine.
  La  sigla  deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni
internazionali.
  La   disposizione  del  precedente  comma  si  applica  anche  agli
autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi immatricolati in Italia,
  qualora   circolino  muniti  della  sigla  distintiva  dello  Stato
  italiano.
Chiunque violi le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.