(Allegato- art. 96)
                              Art. 96. 
 
  L'ufficiale  giudiziario  puo'  in   qualunque   tempo   dimettersi
dall'ufficio; le dimissioni devono essere presentate per iscritto. 
  L'ufficiale  giudiziario  che  ha  presentato  le  dimissioni  deve
proseguire nell'adempimento dei  doveri  d'ufficio  finche'  non  gli
venga, comunicata l'accettazione delle dimissioni. 
  L'accettazione puo' essere rifiutata  o  ritardata  per  motivi  di
servizio,  previo  parere  della  Commissione  di  vigilanza   e   di
disciplina, o quando sia in corso procedimento disciplinare a  carico
dell'ufficiale giudiziario o quando abbia avuto luogo la  sospensione
cautelare dalle funzioni. 
  Se  al  momento  in  cui  l'ufficiale  giudiziario,   non   sospeso
cautelarmente,  presenta  le  dimissioni  siano  stati  iniziati  gli
accertamenti  disciplinari  preliminari,  la  citazione  a  comparire
davanti alla Commissione di vigilanza e di disciplina,  deve  seguire
entro novanta giorni dalla data di  presentazione  delle  dimissioni;
altrimenti queste devono essere accettate. 
  L'ufficiale giudiziario dimissionario consegue  il  trattamento  di
quiescenza che gli compete secondo le disposizioni vigenti.