(Allegato- art. 97)
                              Art. 97. 
 
  L'ufficiale giudiziario, oltre che  nel  caso  previsto  dal  sesto
comma dell'art. 27, incorre nella decadenza dallo ufficio: 
    a) quando perda la cittadinanza italiana; 
    b) quando accetti una missione od altro incarico da una autorita'
straniera senza autorizzazione del Ministero; 
    c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o  non  riassuma
servizio  entro  il  termine  prefissogli,  ovvero  rimanga   assente
dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni; 
    d) quando sia accertato che la nomina  ad  ufficiale  giudiziario
venne conseguita mediante la produzione di documenti falsi o  viziati
da invalidita' non sanabile. 
  La decadenza dall'ufficio e'  disposta  con  decreto  motivato  del
Ministro, sentita, nel caso di cui alla lettera c), la Commissione di
vigilanza, e di disciplina. 
  L'ufficiale giudiziario decaduto ai sensi della lettera d) non puo'
partecipare ad altri concorsi per la nomina ad impiegato o dipendente
dell'amministrazione dello Stato. 
  La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento  di
quiescenza spettante ai norma delle disposizioni vigenti qualora essa
non derivi da perdita della cittadinanza.