Art. 98. L'ufficiale giudiziario, che sia divenuto inabile per motivi di salute o abbia dato prova d'incapacita' o di persistente insufficiente rendimento, puo' essere dispensato dal servizio. Ai fini del comma precedente e' considerato persistentemente insufficiente il rendimento dell'ufficiale giudiziario che, richiamato all'osservanza dei suoi doveri, riporti, al termine dell'anno nel quale ha avuto luogo il richiamo, una qualifica inferiore a "buono". All'ufficiale giudiziario proposto per la dispensa dal servizio e' assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni. L'ufficiale giudiziario puo' chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione di vigilanza e di disciplina, che deve esprimere il suo parere sulla proposta di dispensa; su tale proposta provvede il Ministro con decreto motivato. E' fatto, in ogni caso, salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni in vigore. Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute, si deve procedere all'accertamento delle condizioni di salute dell'ufficiale giudiziario mediante visita medica collegiale, nella quale l'ufficiale giudiziario puo' farsi assistere da un medico di sua fiducia.