(Allegato- art. 98)
                              Art. 98. 
 
  L'ufficiale giudiziario, che sia divenuto  inabile  per  motivi  di
salute  o  abbia  dato   prova   d'incapacita'   o   di   persistente
insufficiente rendimento, puo' essere dispensato dal servizio. 
  Ai  fini  del  comma  precedente  e'  considerato  persistentemente
insufficiente   il   rendimento   dell'ufficiale   giudiziario   che,
richiamato  all'osservanza  dei  suoi  doveri,  riporti,  al  termine
dell'anno nel  quale  ha  avuto  luogo  il  richiamo,  una  qualifica
inferiore a "buono". 
  All'ufficiale giudiziario proposto per la dispensa dal servizio  e'
assegnato un  termine  per  presentare,  ove  lo  creda,  le  proprie
osservazioni. 
  L'ufficiale   giudiziario   puo'   chiedere   di   essere   sentito
personalmente dalla Commissione di vigilanza  e  di  disciplina,  che
deve esprimere il suo parere sulla  proposta  di  dispensa;  su  tale
proposta provvede il Ministro con decreto motivato. 
  E' fatto,  in  ogni  caso,  salvo  il  diritto  al  trattamento  di
quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni in vigore. 
  Quando la dispensa debba avvenire per motivi  di  salute,  si  deve
procedere all'accertamento delle condizioni di salute  dell'ufficiale
giudiziario  mediante   visita   medica   collegiale,   nella   quale
l'ufficiale giudiziario puo' farsi assistere  da  un  medico  di  sua
fiducia.