Art. 68. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 59, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 38) Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna ai presidente il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista, rileva ogni preferenza assegnata e la passa infine ad un altro scrutatore, che la mette insieme a quelle gia' esaminate di eguale contrassegno. Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonche' da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nome. Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termini dell'art. 54.