(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 68)
                              Art. 68. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 59, e Legge 23 marzo 1956, n. 136,
                              art. 38) 

 
  Per lo spoglio dei voti,  uno  degli  scrutatori,  designato  dalla
sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega  e  la
consegna ai presidente il quale proclama ad alta voce il contrassegno
della lista, rileva ogni preferenza assegnata e la passa infine ad un
altro scrutatore, che la mette insieme a  quelle  gia'  esaminate  di
eguale contrassegno. 
  Gli altri  scrutatori  e  il  segretario  notano  separatamente  ed
annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente  da  ciascuna
lista nonche' da ciascun candidato in base al numero delle preferenze
riportate da ciascun nome. 
  Il numero totale delle schede  deve  corrispondere  al  numero  dei
votanti. 
  Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve  essere
immediatamente vidimata, a termini dell'art. 54.