Art. 69. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 60, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 39) La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere annessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volonta' effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui ad comma seguente. Sono trulli i voti contenuti in schede che: 1) non sono quelle di cui agli allegati C e D o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48; 2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.