(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 70)
                              Art. 70. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61) 

 
  Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risulta lo e lo
certifica nel verbale. 
  Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve  essere  firmato  in
ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio. 
  Un esemplare del verbale  viene  depositato  nella  segreteria  del
Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. 
  L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati  in
un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente  e
almeno  da  due  scrutatori,  viene  subito  rimesso  al   presidente
dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 
54, ultimo comma.