Art. 71. (T. U. 9 aprile 1951, n. 203, art. 62) L'Ufficio centrale e' costituito dal Presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'Ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede. Al presidente dell'Ufficio centrale spetta il trattamento economico stabilito, dall'art. 26 per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione.