(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 71)
                              Art. 71. 
               (T. U. 9 aprile 1951, n. 203, art. 62) 

 
  L'Ufficio centrale e' costituito dal Presidente del Tribunale o, in
mancanza, da altro magistrato delegato dal Presidente del  Tribunale,
che lo presiede, e dai componenti l'Ufficio  elettorale  della  prima
sezione, nella quale deve aver sede. 
  Al presidente dell'Ufficio centrale spetta il trattamento economico
stabilito, dall'art. 26 per i presidenti degli Uffici  elettorali  di
sezione.