(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 72)
                              Art. 72. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 63 e 64 e Legge 23 marzo 1936,  n.
                            136, art. 40) 

 
  Il  presidente  dell'Ufficio  centrale,  nel  giorno  di   martedi'
successivo alla votazione, se possibile, u al piu' tardi  la  mattina
del mercoledi', riunisce l'Ufficio e  riassume  i  voti  delle  varie
sezioni, senza poterne modificare i risultati. 
  Ludi determina la cifra elettorale di ciascuna  lista  e  la  cifra
individuale di ciascun candidato. 
  La cifra elettorale di una lista e' costituita dalla somma dei voti
validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune. 
  La cifra individuale di ciascun candidato e' costituita dalla cifra
di lista aumentata dei voti di preferenza. 
  Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna  lista  si
divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3,  4,....
sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si
scelgono, fra i quozienti cosi' ottenuti,  i  piu'  alti,  in  numero
eguale a quello dei consiglieri  da  eleggere,  disponendoli  in  una
graduatoria decrescente. Ciascuna lista  avra'  tanti  rappresentanti
quanti  sono  i  quozienti  ad  essa  appartenenti,  compresi   nella
graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere  e  decimali,
il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la  maggiore  cifra
elettorale e, a parita' di questa ultima, per sorteggio. 
  Se ad  una  lista  spettano  piu'  posti  di  quanti  sono  i  suoi
candidati, i posti eccedenti sono distribuiti  fra  le  altre  liste,
secondo l'ordine dei quozienti. 
  Stabilito il numero dei consiglieri  assegnati  a  ciascuna  lista,
l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati  delle  singole
liste,  secondo   l'ordine   decrescente   delle   rispettive   cifre
individuali.