(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 73)
                              Art. 73. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 65) 

 
  Il presidente, in conformita' dei risultati accertati  dall'Ufficio
centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la  lista
ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di  cui
all'ultimo comma dell'articolo precedente, hanno riportato  le  cifre
individuali piu' elevate e, a parita' di cifra, quelli che  precedono
nell'ordine di lista, dopo aver interpellato  gli  elettori  presenti
circa l'esistenza di eventuali  cause  di  ineleggibilita'  da  parte
degli eletti e salve le decisioni  del  Consiglio  comunale  a  norma
dell'art. 75.