(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 74)
                              Art. 74. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 66) 

 
  Il segretario della prima sezione funge da segretario  dell'Ufficio
centrale. 
  I  rappresentanti  di  lista  hanno  diritto  di   assistere   alle
operazioni dell'Ufficio centrale, prendendo posto nella  parte  della
sala riservata all'Ufficio. 
  L'Ufficio centrale si pronunzia su  tutti  gli  incidenti  relativi
alle operazioni ad esso affidate. 
  Di tutte le operazioni compiute,  degli  incidenti  occorsi,  delle
decisioni adottate, delle denunzie di cause  di  ineleggibilita'  nei
riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale,  che,  redatto
in doppio esemplare,  deve  essere  firmato  in  ciascun  foglio  dal
presidente e da tutti i membri dell'Ufficio. 
  Un esemplare del verbale  viene  depositato  nella  segreteria  del
Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. 
  L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati  in
un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e la firma del presidente e
di almeno due membri di  esso,  viene  subito  rimesso  al  Prefetto,
insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede
di cui all'art. 54, ultimo comma. 
  Questi ultimi plichi non possono essere  per  alcun  motivo  aperti
dall'Ufficio centrale.