Art. 125. Il nuovo incanto sara' aperto a gara pubblica col ribasso di un decimo del prezzo pel quale fu eseguita l'aggiudicazione. Nella mancanza di oblatori si fara' un ulteriore incanto col ribasso di un altro decimo; e cosi' di seguito finche' non si abbiano oblatori e non avvenga la nuova aggiudicazione. Nel procedimento si osserveranno le regole stabilite nei capi precedenti.