(Regolamento-art. 125)
 
                              Art. 125. 
 
  Il nuovo incanto sara' aperto a gara pubblica  col  ribasso  di  un
decimo del prezzo pel quale fu eseguita l'aggiudicazione. 
 
  Nella mancanza di  oblatori  si  fara'  un  ulteriore  incanto  col
ribasso di un altro decimo; e cosi' di seguito finche' non si abbiano
oblatori e non avvenga la nuova aggiudicazione. 
 
  Nel procedimento si  osserveranno  le  regole  stabilite  nei  capi
precedenti.