(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 97)
                              Art. 97. 

 
  Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto
e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale puo'
essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della
Costituzione o del presente statuto o del principio di parita' tra  i
gruppi linguistici. 
  L'impugnazione puo' essere esercitata dal Governo. 
  La legge regionale puo', altresi', essere  impugnata,  da  uno  dei
Consigli  provinciali  della  Regione;  la  legge   provinciale   dal
Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.