Art. 97. Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale puo' essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parita' tra i gruppi linguistici. L'impugnazione puo' essere esercitata dal Governo. La legge regionale puo', altresi', essere impugnata, da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.