(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 98)
                              Art. 98. 

 
  Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono
essere impugnati dal Presidente della giunta regionale  o  da  quello
della  giunta  provinciale,  previa  deliberazione   del   rispettivo
Consiglio, per violazione del presente statuto  o  del  principio  di
tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. 
  Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata
dal presente statuto alla regione o alle province, la  regione  o  la
provincia rispettivamente interessata possono proporre  ricorso  alla
Corte costituzionale per regolamento di competenza. 
  Il ricorso e' proposto dal Presidente della giunta regionale  o  da
quello  della  giunta   provinciale,   previa   deliberazione   della
rispettiva giunta. 
  Copia dell'atto di impugnazione e  del  ricorso  per  conflitto  di
attribuzione deve  essere  inviata  al  commissario  del  Governo  in
Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento,  e  al
commissario del Governo in Bolzano, se trattasi  della  provincia  di
Bolzano.