Art. 70. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dello anno di seppellimento. Sul cippo a cura del comune verra' applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.