Tabelle
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PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA (Tabella A del C.C.N.L. 24 luglio
2003)
1. L'unita' dei servizi amministrativi e' costituita dalle
professionalita' articolate nei profili di AREA del personale ATA
individuati dalla presente tabella.
Le modalita' di accesso restano disciplinate dalle disposizioni
di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono
individuati dalla tabella B.
Area D:
Svolge attivita' lavorativa di rilevante complessita' ed avente
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi
generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attivita' e
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati
ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette
dipendenze.
Organizza autonomamente l'attivita' del personale ATA nell'ambito
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale
ATA, nell'ambito del piano delle attivita', incarichi di natura
organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando
necessario.
Svolge con autonomia operativa e responsabilita' diretta
attivita' di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili; e' funzionario delegato, ufficiale
rogante e consegnatario dei beni mobili.
Puo' svolgere attivita' di studio e di elaborazione di piani e
programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con
autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Puo'
svolgere incarichi di attivita' tutoriale, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati
incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
Area C:
Nei diversi profili svolge le seguenti attivita' specifiche:
amministrativo:
attivita' lavorativa complessa con autonomia operativa e
responsabilita' diretta nella definizione e nell'esecuzione degli
atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di
economato, pure mediante l'utilizzazione di procedure informatiche.
Sostituisce il DSGA. Puo' svolgere attivita' di formazione e
aggiornamento ed attivita' tutorie nei confronti di personale neo
assunto. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo
dell'area B. Coordina piu' addetti dell'area B;
tecnico:
attivita' lavorativa complessa con autonomia operativa e
responsabilita' diretta, anche mediante l'utilizzazione di procedure
informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell'area di
riferimento assegnata. In rapporto alle attivita' di laboratorio
connesse alla didattica, e' subconsegnatario con l'affidamento della
custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico
dei laboratori e delle officine, nonche' dei reparti di lavorazione.
Conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione,
garantendone l'efficienza e la funzionalita'. Partecipa allo
svolgimento di tutti i compiti del profilo dell'area B. Coordina piu'
addetti dell'area B.
Area B:
Nei diversi profili svolge le seguenti attivita' specifiche con
autonomia operativa e responsabilita' diretta:
amministrativo:
nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di
magazzino puo' essere addetto, con responsabilita' diretta, alla
custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle
uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attivita'
lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e
capacita' di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di
strumenti di tipo informatico, pure per finalita' di catalogazione.
Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo;
tecnico:
conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di
lavorazione, garantendone l'efficienza e la funzionalita'. Supporto
tecnico allo svolgimento delle attivita' didattiche. Guida degli
autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni
connessi con il proprio lavoro;
cucina:
preparazione e confezionamento dei pasti, conservazione delle
vivande, anche attraverso strumentazioni particolari, di cui cura
l'ordinaria manutenzione;
infermeria:
organizzazione e funzionamento dell'infermeria
dell'istituzione scolastica e cura delle relative dotazioni mediche,
farmacologiche e strumentali. Pratiche delle terapie e delle misure
di prevenzione prescritte;
guardaroba:
conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni.
Organizzazione e tenuta del guardaroba.
Area A s:
Nei diversi profili svolge le seguenti attivita' specifiche:
servizi scolastici:
coordinamento dell'attivita' del personale appartenente al
profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti.
Svolge attivita' qualificata di assistenza all'handicap e di
monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in
particolare dell'infanzia;
servizi agrari:
attivita' di supporto alle professionalita' specifiche delle
aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e
zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben
definite.
Area A:
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con
responsabilita' connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro,
attivita' caratterizzata da procedure ben definite che richiedono
preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della
scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti
degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi
all'orario delle attivita' didattiche e durante la ricreazione, e del
pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli
arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e
l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di
custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di
collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni
portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture
scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonche' nell'uso dei
servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con
riferimento alle attivita' previste dall' art. 47.
Tabella B
REQUISITI CULTURALI PER L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI DEL
PERSONALE ATA
Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche
sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli
equipollenti.
Coordinatore amministrativo:
a) laurea triennale in giurisprudenza; in scienze politiche
sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli
equipollenti.
Coordinatore tecnico:
a) laurea triennale specifica.
Assistente amministrativo:
a) diploma di maturita'.
Assistente tecnico:
a) diploma di maturita' corrispondente alla specifica area
professionale.
Cuoco:
a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto
professionale alberghiero.
Infermiere:
laurea in scienze infermieristiche.
Guardarobiere:
a) diploma di qualifica specifica;
Addetto alle aziende agrarie:
a) diploma di qualifica professionale specifica.
Collaboratore scolastico dei servizi:
a) diploma di qualifica professionale e corso certificato di
formazione sull'assistenza all'handicap e sull'igiene dei minori.
Collaboratore scolastico:
diploma di qualifica triennale successivo alla scuola media.
E' fatta salva la validita' dei titoli di studio in possesso, al
momento di entrata in vigore del presente CCNL, per coloro che sono
gia' inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno un mese di
servizio.
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Tabella D (Tabella D del C.C.N.L. 24 luglio 2003)
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI
SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO.
A) Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 35).
Non e' valutabile il titolo d'accesso alla cattedra o posto
attualmente ricoperto, ne' quello di grado inferiore.
1. Per ogni diploma universitario di durata almeno quadriennale
conseguito in Italia o all'estero punti 5.
2. Per ogni diploma di accademia di belle arti, conservatorio di
musica, I.S.E.F. e vigilanza scolastica punti 4.
3. Per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale
conseguito in Italia o all'estero punti 2.
4. Per ogni diploma di istruzione secondaria di secondo grado
conseguito in Italia o all'estero punti 5.
5. Per ogni diploma finale di lingua straniera, diversa da quella
delle aree linguistiche francese, inglese, tedesca e spagnola,
rilasciato da istituti di istruzione universitaria italiani o
stranieri, a seguito di corsi di durata almeno biennale punti 2.
6. Per ogni libera docenza punti 5.
7. Per ogni dottorato di ricerca punti 5.
8. Per ogni attestato finale di corso di perfezionamento
post-lauream conseguito presso universita' italiane o straniere, se
di durata semestrale punti 1, se di durata annuale punti 2.
9. Per ogni titolo finale di corsi di specializzazione
post-lauream rilasciato da un'universita' italiana o straniera di
durata pluriennale punti 5.
B) Titoli professionali (fino ad un massimo di 25 punti).
1. Per ogni abilitazione o idoneita' o inclusione in graduatorie
dei vincitori o di merito relative a concorsi, per esami per classi
diverse da quella della disciplina d'insegnamento punti 3.
2. Per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblico
concorso per la funzione direttiva, diverso dal ruolo di appartenenza
punti 3.
3. Per ogni inclusione in graduatoria di merito del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario dello stesso livello o di
livello superiore al ruolo di appartenenza punti 3.
4. Per ogni titolo di specializzazione per alunni portatori di
handicap di durata biennale conseguiti ai sensi dell'art. 325 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, punti 2.
5. Per la realizzazione di progetti finalizzati al superamento
della dispersione scolastica, all'educazione alla multiculturalita'
deliberati dai competenti organi collegiali o autorizzati con decreto
ministeriale del MAE, per ogni progetto punti 1 fino ad un massimo di
punti 2.
6. Per l'attivita' di direzione o di coordinamento nei corsi di
aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o all'estero, previsti
dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e/o
deliberati dai collegi docenti, per ogni corso punti 2 fino ad un
massimo di punti 4.
7. Per l'attivita' di docenza nei corsi di
aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o all'estero previsti
dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e/o
deliberati dai collegi docenti, per ogni corso attinente all'area
disciplinare o alla funzione di appartenenza punti 2, per ogni corso
non attinente all'area disciplinare o alla funzione di appartenenza
punti 1 fino ad un massimo di punti 4.
8. Per il personale ATA per la partecipazione a corsi di
aggiornamento e/o per la realizzazione di progetti di automazione o
ammodernamento dei servizi, promossi dall'amministrazione o approvati
dagli organi competenti, per ogni corso punti 1 fino ad un massimo di
punti 2.
9. Per l'inclusione in altra graduatoria di precedenti procedure
di selezione all'estero indetta ai sensi dell'art. 1 della legge n.
604/1982 (si valuta una sola altra inclusione) punti 1.
10. Per la scuola elementare, per la frequenza del corso di
aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nel
piano attuato dal Ministero, con la collaborazione dei provveditori
agli Studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca
punti 1.
C. Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti).
1. Per ogni anno di servizio prestato nella qualifica, nella
classe di concorso o nel posto di insegnamento (per la scuola
dell'infanzia ed elementare) di attuale appartenenza con contratto a
tempo indeterminato punti 2.
Allegato n. 1
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE
MOLESTIE SESSUALI
Art. 1.
Definizione
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento
indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa
alla dignita' e alla liberta' della persona che lo subisce, ovvero
che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione
nei suoi confronti.
Art. 2.
Principi
1. Il codice e' ispirato ai seguenti principi:
a) e' inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri
come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) e' sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad
essere trattati con dignita' e ad essere tutelati nella propria
liberta' personale;
c) e' sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a
denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo
di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) e' istituita la figura della consigliera/del consigliere di
fiducia, cosi' come previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo
A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi consigliera/consigliere, e e'
garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del
personale che si avvalga dell'intervento della consigliera/del
consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo
chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire,
mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione.
Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) e' garantito l'impegno dell'amministrazione a definire
preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del protocollo
d'intesa per l'adozione del presente codice, il ruolo, l'ambito
d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della
persona da designare quale consigliera/consigliere. Per il ruolo di
consigliera/consigliere gli enti in possesso dei requisiti necessari,
oppure individuare al proprio interno persone idonee a ricoprire
l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
f) e' assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta
riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di
molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di
quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 165
del 2001 sia inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i
presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente
all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente
che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti
sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle
disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a
fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente codice
di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in
caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura
improntata al pieno rispetto della dignita' della persona.
Art. 3.
Procedure da adottare in caso di molestie sessuali
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a
sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente
potra' rivolgersi alla consigliera/al consigliere designata/o per
avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al
caso.
2. L'intervento della consigliera/del consigliere dovra'
concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla
delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La consigliera/il consigliere, che deve possedere adeguati
requisiti e specifiche competenze e che sara' adeguatamente formato
dagli Enti, e' incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla
dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di
contribuire alla soluzione del caso.
Art. 4.
Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere
1. La consigliera/il consigliere, ove la dipendente/il dipendente
oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine
di favorire il superamento della situazione di disagio per
ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla
persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perche'
offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2. L'intervento della consigliera/del consigliere deve avvenire
mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
Art. 5.
Denuncia formale
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie
sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della
consigliera/del consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento indesiderato permanga, potra' sporgere formale
denuncia, con l'assistenza della consigliera/del consigliere, alla
dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza
che sara' tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei
procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra
forma di tutela giurisdizionale della quale potra' avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali
sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la
denuncia potra' essere inoltrata direttamente alla direzione
generale.
3. Nel corso degli accertamenti e' assicurata l'assoluta
riservatezza dei soggetti coinvolti.
4. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991,
qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare,
ritenga fondati i dati, adottera', ove lo ritenga opportuno, d'intesa
con le organizzazioni sindacali e sentita la consigliera/il
consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili
alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a
ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l'inviolabilita' della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n.
125/1991 e nel caso in cui l'amministrazione nel corso del
procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il
denunciante ha la possibilita' di chiedere di rimanere al suo posto
di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli
comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991,
qualora l'amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non
ritenga fondati i fatti, potra' adottare, su richiesta di uno o
entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via
temporanea, in attesa della conclusione del procedimento
disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno;
in tali casi e' data la possibilita' ad entrambi gli interessati di
esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle
organizzazioni sindacali, ed e' comunque garantito ad entrambe le
persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
Art. 6.
Attivita' di sensibilizzazione
1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le
aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti
adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle
procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovra', peraltro, predisporre specifici
interventi formativi in materia di tutela della liberta' e della
dignita' della persona al fine di prevenire il verificarsi di
comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare
attenzione dovra' essere posta alla formazione delle dirigenti e dei
dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del
rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali
sul posto di lavoro.
3. Sara' cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le
organizzazioni sindacali, la diffusione del codice di condotta contro
le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4. Sara' inoltre predisposto del materiale informativo destinato
alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso
di molestie sessuali.
5. Sara' cura dell'amministrazione promuovere un'azione di
monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del codice di condotta
nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale
scopo la consigliera/il consigliere, d'intesa con il CPO, provvedera'
a trasmettere annualmente ai firmatari del protocollo ed alla
presidente del Comitato nazionale di parita' un'apposita relazione
sullo stato di attuazione del presente Codice.
6. L'amministrazione e i soggetti firmatari del protocollo
d'intesa per l'adozione del presente codice si impegnano ad
incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti
ottenuti con l'adozione del codice di condotta contro le molestie
sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni
ritenute necessarie.
------
Allegato n. 2
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Art. 1.
Disposizioni di carattere generale
1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono
specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealta' e
imparzialita', che qualificano il corretto adempimento della
prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale
militare, quello della Polizia di Stato ed il Corpo di polizia
penitenziaria, nonche' i componenti delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al
coordinamento con le previsioni in materia di responsabilita'
disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre
forme di responsabilita' dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i
casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o
comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o
regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 2, le
previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e
specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
Art. 2.
Principi
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere
costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed
onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialita'
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il
dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente
l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli e' affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine
di evitare di prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle
sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di
interessi. Egli non svolge alcuna attivita' che contrasti con il
corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare
situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la
giusta quantita' di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie
competenze, si impegna ad adempierle nel modo piu' semplice ed
efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilita'
connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone
per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni
di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire
un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e
l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la
massima disponibilita' e non ne ostacola l'esercizio dei diritti.
Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano
titolo e, nei limiti in cui cio' non sia vietato, fornisce tutte le
notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni
dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e
delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura
di semplificazione dell'attivita' amministrativa, agevolando,
comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attivita'
loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in
vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta
la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei
limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni
e dei compiti da parte dell'autorita' territorialmente competente e
funzionalmente piu' vicina ai cittadini interessati.
Art. 3.
Regali e altre utilita'
1. Il dipendente non chiede, per se' o per altri, ne' accetta,
neanche in occasione di festivita', regali o altre utilita' salvo
quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o
comunque possano trarre benefici da decisioni o attivita' inerenti
all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per se' o per altri, ne' accetta,
regali o altre utilita' da un subordinato o da suoi parenti entro il
quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilita' ad un
sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi,
salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4.
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di
associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la
propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere
non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento
dell'attivita' dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici
o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad
associazioni ed organizzazioni, ne' li induce a farlo promettendo
vantaggi di carriera.
Art. 5.
Trasparenza negli interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio
di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti
che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi,
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i
predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con
soggetti che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti
all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto
grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano
attivita' politiche, professionali o economiche che li pongano in
contatti frequenti con l'ufficio che egli dovra' dirigere o che siano
coinvolte nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Su
motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari
generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla
propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6.
Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri
ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di
individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di
individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore,
procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, societa' o stabilimenti di cui egli sia amministratore o
gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in
cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il
dirigente dell'ufficio.
Art. 7.
Attivita' collaterali
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre utilita' per prestazioni
alle quali e' tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con
individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente, un interesse economico in decisioni o attivita' inerenti
all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il
conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8.
Imparzialita'
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa,
assicura la parita' di trattamento tra i cittadini che vengono in
contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non
rifiuta ne' accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente
accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalita' di svolgimento
dell'attivita' amministrativa di sua competenza, respingendo in
particolare ogni illegittima pressione, ancorche' esercitata dai suoi
superiori.
Art. 9.
Comportamento nella vita sociale
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino. Nei
rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona ne' fa altrimenti
intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora cio' possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10.
Comportamento in servizio
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne'
affida ad altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di
decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente
limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente
necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o
attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi
d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per
esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto
dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti
d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, ne' detiene o
gode a titolo personale, utilita' spettanti all'acquirente, in
relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11.
Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta
adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le
spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento
proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle
pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni
a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantita' di lavoro
da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli
appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro
reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere
informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a
detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene
informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli
organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni ne' fa promesse in ordine a
decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se cio'
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialita'.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre
comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e
comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attivita' lavorativa in
un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del
rispetto degli standard di qualita' e di quantita' fissati
dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si
preoccupa di assicurare la continuita' del servizio, di consentire
agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro
informazioni sulle modalita' di prestazione del servizio e sui
livelli di qualita'.
Art. 12.
Contratti
1. Nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad
altra opera di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilita' a
titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la
conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione,
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a
titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia
concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si
astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle
attivita' relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con
imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per
conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il
dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in
materia di affari generali e personale.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti si danno atto che la previsione contrattuale
dell'istituto arbitrale nelle controversie di lavoro del comparto
scuola non ha conseguito gli effetti previsti, dovendosi rilevarne
uno scarso utilizzo. Esso va invece va rilanciato, anche attraverso
l'introduzione di modifiche, finalizzandolo all'obbligatorieta' delle
relative procedure.
Le parti concordano che l'istituto arbitrale si inserisce in una
comune volonta' di snellimento ed economicita' delle procedure di
contenzioso in sede diversa da quella giurisdizionale, attualmente
oberata anche da numerosi contenziosi scolastici.
Le parti si propongono, inoltre, di coinvolgere il Ministero
della funzione pubblica e il Ministero della giustizia per reperire
risorse specifiche da destinare all'istituto dell'arbitrato, anche
attraverso corsi di formazione e di aggiornamento che contribuiscano
alla creazione di una cultura positiva dell'arbitrato sia per le
pubbliche amministrazioni che per le organizzazioni sindacali.