(all. 1 - art. 1)
                               Tabelle

         ---->  Vedere immagini da pag. 44 a pag. 53  <----


PROFILI  DI  AREA DEL PERSONALE ATA (Tabella A del C.C.N.L. 24 luglio
                                2003)

    1.  L'unita'  dei  servizi  amministrativi  e'  costituita  dalle
professionalita'  articolate  nei  profili  di AREA del personale ATA
individuati dalla presente tabella.
    Le  modalita'  di accesso restano disciplinate dalle disposizioni
di  legge  in  vigore,  tranne che per i requisiti culturali che sono
individuati dalla tabella B.
Area D:
    Svolge  attivita'  lavorativa di rilevante complessita' ed avente
rilevanza  esterna.  Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi
generali   amministrativo-contabili   e   ne   cura  l'organizzazione
svolgendo  funzioni  di  coordinamento,  promozione delle attivita' e
verifica  dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati
ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette
dipendenze.
    Organizza autonomamente l'attivita' del personale ATA nell'ambito
delle  direttive  del  dirigente scolastico. Attribuisce al personale
ATA,  nell'ambito  del  piano  delle  attivita',  incarichi di natura
organizzativa  e  le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando
necessario.
    Svolge   con   autonomia   operativa  e  responsabilita'  diretta
attivita' di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi   e  contabili;  e'  funzionario  delegato,  ufficiale
rogante e consegnatario dei beni mobili.
    Puo'  svolgere  attivita'  di studio e di elaborazione di piani e
programmi  richiedenti  specifica specializzazione professionale, con
autonoma  determinazione  dei  processi  formativi ed attuativi. Puo'
svolgere   incarichi  di  attivita'  tutoriale,  di  aggiornamento  e
formazione  nei  confronti  del  personale. Possono essergli affidati
incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
Area C:
    Nei diversi profili svolge le seguenti attivita' specifiche:
      amministrativo:
        attivita'  lavorativa  complessa  con  autonomia  operativa e
responsabilita'  diretta  nella  definizione  e nell'esecuzione degli
atti   a  carattere  amministrativo  contabile  di  ragioneria  e  di
economato,  pure  mediante l'utilizzazione di procedure informatiche.
Sostituisce   il  DSGA.  Puo'  svolgere  attivita'  di  formazione  e
aggiornamento  ed  attivita'  tutorie  nei confronti di personale neo
assunto.  Partecipa  allo  svolgimento di tutti i compiti del profilo
dell'area B. Coordina piu' addetti dell'area B;
      tecnico:
        attivita'  lavorativa  complessa  con  autonomia  operativa e
responsabilita'  diretta, anche mediante l'utilizzazione di procedure
informatiche  nello  svolgimento  dei  servizi  tecnici  nell'area di
riferimento  assegnata.  In  rapporto  alle  attivita' di laboratorio
connesse  alla didattica, e' subconsegnatario con l'affidamento della
custodia  e  gestione  del materiale didattico, tecnico e scientifico
dei  laboratori e delle officine, nonche' dei reparti di lavorazione.
Conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione,
garantendone   l'efficienza   e   la  funzionalita'.  Partecipa  allo
svolgimento di tutti i compiti del profilo dell'area B. Coordina piu'
addetti dell'area B.
Area B:
    Nei  diversi  profili svolge le seguenti attivita' specifiche con
autonomia operativa e responsabilita' diretta:
      amministrativo:
        nelle   istituzioni   scolastiche   ed  educative  dotate  di
magazzino  puo'  essere  addetto,  con  responsabilita' diretta, alla
custodia,  alla  verifica,  alla  registrazione delle entrate e delle
uscite  del  materiale  e delle derrate in giacenza. Esegue attivita'
lavorativa   richiedente   specifica   preparazione  professionale  e
capacita'  di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di
strumenti  di  tipo informatico, pure per finalita' di catalogazione.
Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo;
      tecnico:
        conduzione  tecnica  dei  laboratori,  officine  e reparti di
lavorazione,  garantendone  l'efficienza e la funzionalita'. Supporto
tecnico  allo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche. Guida degli
autoveicoli  e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni
connessi con il proprio lavoro;
      cucina:
        preparazione e confezionamento dei pasti, conservazione delle
vivande,  anche  attraverso  strumentazioni  particolari, di cui cura
l'ordinaria manutenzione;
      infermeria:
        organizzazione      e      funzionamento      dell'infermeria
dell'istituzione  scolastica e cura delle relative dotazioni mediche,
farmacologiche  e  strumentali. Pratiche delle terapie e delle misure
di prevenzione prescritte;
      guardaroba:
        conservazione,  custodia  e  cura  del  corredo degli alunni.
Organizzazione e tenuta del guardaroba.
Area A s:
    Nei diversi profili svolge le seguenti attivita' specifiche:
      servizi scolastici:
        coordinamento  dell'attivita'  del  personale appartenente al
profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti.
Svolge   attivita'   qualificata  di  assistenza  all'handicap  e  di
monitoraggio  delle  esigenze  igienico-sanitarie  della  scuola,  in
particolare dell'infanzia;
      servizi agrari:
        attivita'  di supporto alle professionalita' specifiche delle
aziende   agrarie,   compiendo   nel  settore  agrario,  forestale  e
zootecnico   operazioni  semplici  caratterizzate  da  procedure  ben
definite.
Area A:
    Esegue,    nell'ambito    di    specifiche   istruzioni   e   con
responsabilita' connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro,
attivita'  caratterizzata  da  procedure  ben definite che richiedono
preparazione  non specialistica. E' addetto ai servizi generali della
scuola  con  compiti  di  accoglienza e di sorveglianza nei confronti
degli  alunni,  nei  periodi  immediatamente antecedenti e successivi
all'orario delle attivita' didattiche e durante la ricreazione, e del
pubblico;  di  pulizia  dei  locali,  degli  spazi scolastici e degli
arredi;  di  vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e
l'assistenza  necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di
custodia   e   sorveglianza   generica   sui  locali  scolastici,  di
collaborazione  con  i  docenti. Presta ausilio materiale agli alunni
portatori  di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture
scolastiche,  all'interno e nell'uscita da esse, nonche' nell'uso dei
servizi  igienici  e  nella  cura  dell'igiene  personale  anche  con
riferimento alle attivita' previste dall' art. 47.
Tabella B

REQUISITI  CULTURALI  PER  L'ACCESSO  AI  PROFILI  PROFESSIONALI  DEL
                            PERSONALE ATA

    Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
      laurea  specialistica  in  giurisprudenza; in scienze politiche
sociali   e   amministrative;   in  economia  e  commercio  o  titoli
equipollenti.
    Coordinatore amministrativo:
      a) laurea  triennale  in  giurisprudenza;  in scienze politiche
sociali   e   amministrative;   in  economia  e  commercio  o  titoli
equipollenti.
    Coordinatore tecnico:
      a) laurea triennale specifica.
    Assistente amministrativo:
      a) diploma di maturita'.
    Assistente tecnico:
      a) diploma  di  maturita'  corrispondente  alla  specifica area
professionale.
    Cuoco:
      a) diploma  di  qualifica  specifica  rilasciato da un istituto
professionale alberghiero.
    Infermiere:
      laurea in scienze infermieristiche.
    Guardarobiere:
      a) diploma di qualifica specifica;
    Addetto alle aziende agrarie:
      a) diploma di qualifica professionale specifica.
    Collaboratore scolastico dei servizi:
      a) diploma  di  qualifica  professionale e corso certificato di
formazione sull'assistenza all'handicap e sull'igiene dei minori.
    Collaboratore scolastico:
      diploma di qualifica triennale successivo alla scuola media.
    E'  fatta salva la validita' dei titoli di studio in possesso, al
momento  di  entrata in vigore del presente CCNL, per coloro che sono
gia' inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno un mese di
servizio.

               ---->  Vedere immagine a pag. 55  <----

Tabella D (Tabella D del C.C.N.L. 24 luglio 2003)

TABELLA  DI  VALUTAZIONE  DEI  TITOLI  CULTURALI,  PROFESSIONALI E DI
        SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO.

A) Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 35).
    Non  e'  valutabile  il  titolo  d'accesso  alla cattedra o posto
attualmente ricoperto, ne' quello di grado inferiore.
    1. Per  ogni  diploma universitario di durata almeno quadriennale
conseguito in Italia o all'estero punti 5.
    2. Per  ogni diploma di accademia di belle arti, conservatorio di
musica, I.S.E.F. e vigilanza scolastica punti 4.
    3. Per  ogni diploma universitario di durata biennale o triennale
conseguito in Italia o all'estero punti 2.
    4. Per  ogni  diploma  di  istruzione secondaria di secondo grado
conseguito in Italia o all'estero punti 5.
    5. Per ogni diploma finale di lingua straniera, diversa da quella
delle  aree  linguistiche  francese,  inglese,  tedesca  e  spagnola,
rilasciato   da  istituti  di  istruzione  universitaria  italiani  o
stranieri, a seguito di corsi di durata almeno biennale punti 2.
    6. Per ogni libera docenza punti 5.
    7. Per ogni dottorato di ricerca punti 5.
    8. Per   ogni   attestato  finale  di  corso  di  perfezionamento
post-lauream  conseguito  presso universita' italiane o straniere, se
di durata semestrale punti 1, se di durata annuale punti 2.
    9. Per   ogni   titolo   finale   di  corsi  di  specializzazione
post-lauream  rilasciato  da  un'universita'  italiana o straniera di
durata pluriennale punti 5.
B) Titoli professionali (fino ad un massimo di 25 punti).
    1.  Per ogni abilitazione o idoneita' o inclusione in graduatorie
dei  vincitori  o di merito relative a concorsi, per esami per classi
diverse da quella della disciplina d'insegnamento punti 3.
    2.  Per  ogni  inclusione  in  graduatoria  di merito di pubblico
concorso per la funzione direttiva, diverso dal ruolo di appartenenza
punti 3.
    3.  Per  ogni  inclusione  in graduatoria di merito del personale
amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  dello  stesso  livello  o di
livello superiore al ruolo di appartenenza punti 3.
    4.  Per  ogni  titolo di specializzazione per alunni portatori di
handicap  di  durata  biennale  conseguiti ai sensi dell'art. 325 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, punti 2.
    5.  Per  la  realizzazione di progetti finalizzati al superamento
della  dispersione  scolastica, all'educazione alla multiculturalita'
deliberati dai competenti organi collegiali o autorizzati con decreto
ministeriale del MAE, per ogni progetto punti 1 fino ad un massimo di
punti 2.
    6.  Per  l'attivita' di direzione o di coordinamento nei corsi di
aggiornamento/formazione,  tenutisi  in Italia o all'estero, previsti
dal  piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e/o
deliberati  dai  collegi  docenti,  per ogni corso punti 2 fino ad un
massimo di punti 4.
    7.     Per     l'attivita'    di    docenza    nei    corsi    di
aggiornamento/formazione,  tenutisi  in  Italia o all'estero previsti
dal  piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e/o
deliberati  dai  collegi  docenti,  per ogni corso attinente all'area
disciplinare  o alla funzione di appartenenza punti 2, per ogni corso
non  attinente  all'area disciplinare o alla funzione di appartenenza
punti 1 fino ad un massimo di punti 4.
    8.  Per  il  personale  ATA  per  la  partecipazione  a  corsi di
aggiornamento  e/o  per la realizzazione di progetti di automazione o
ammodernamento dei servizi, promossi dall'amministrazione o approvati
dagli organi competenti, per ogni corso punti 1 fino ad un massimo di
punti 2.
    9.  Per l'inclusione in altra graduatoria di precedenti procedure
di  selezione  all'estero indetta ai sensi dell'art. 1 della legge n.
604/1982 (si valuta una sola altra inclusione) punti 1.
    10.  Per  la  scuola  elementare,  per  la frequenza del corso di
aggiornamento-formazione  linguistica  e glottodidattica compreso nel
piano  attuato  dal Ministero, con la collaborazione dei provveditori
agli  Studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca
punti 1.
C. Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti).
    1.  Per  ogni  anno  di  servizio prestato nella qualifica, nella
classe  di  concorso  o  nel  posto  di  insegnamento  (per la scuola
dell'infanzia  ed elementare) di attuale appartenenza con contratto a
tempo indeterminato punti 2.

                                                        Allegato n. 1

SCHEMA  DI  CODICE  DI  CONDOTTA  DA  ADOTTARE  NELLA LOTTA CONTRO LE
                          MOLESTIE SESSUALI

                               Art. 1.

                             Definizione

    1.  Per  molestia  sessuale  si intende ogni atto o comportamento
indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa
alla  dignita'  e  alla liberta' della persona che lo subisce, ovvero
che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione
nei suoi confronti.

                               Art. 2.

                              Principi

    1. Il codice e' ispirato ai seguenti principi:
      a) e'  inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri
come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
      b) e'  sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad
essere  trattati  con  dignita'  e  ad  essere tutelati nella propria
liberta' personale;
      c) e'  sancito  il  diritto  delle lavoratrici/dei lavoratori a
denunciare  le  eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo
di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
      d) e'  istituita la figura della consigliera/del consigliere di
fiducia, cosi' come previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo
A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi consigliera/consigliere, e e'
garantito  l'impegno  delle  aziende  a sostenere ogni componente del
personale   che  si  avvalga  dell'intervento  della  consigliera/del
consigliere  o  che  sporga  denuncia  di molestie sessuali, fornendo
chiare  ed  esaurimenti  indicazioni  circa  la procedura da seguire,
mantenendo  la  riservatezza  e prevenendo ogni eventuale ritorsione.
Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
      e) e'   garantito  l'impegno  dell'amministrazione  a  definire
preliminarmente,  d'intesa  con  i  soggetti firmatari del protocollo
d'intesa  per  l'adozione  del  presente  codice,  il ruolo, l'ambito
d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della
persona  da  designare quale consigliera/consigliere. Per il ruolo di
consigliera/consigliere gli enti in possesso dei requisiti necessari,
oppure  individuare  al  proprio  interno  persone idonee a ricoprire
l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
      f) e'  assicurata,  nel  corso  degli  accertamenti, l'assoluta
riservatezza dei soggetti coinvolti;
      g) nei  confronti  delle lavoratrici e dei lavoratori autori di
molestie  sessuali  si  applicano  le misure disciplinari ai sensi di
quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 165
del  2001 sia inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i
presupposti,   un'apposita   tipologia  di  infrazione  relativamente
all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente
che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti
sono   comunque  valutabili  ai  fini  disciplinari  ai  sensi  delle
disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
      h) l'amministrazione  si  impegna  a dare ampia informazione, a
fornire  copia  ai propri dipendenti e dirigenti, del presente codice
di  comportamento  e,  in particolare, alle procedure da adottarsi in
caso  di  molestie  sessuali,  allo  scopo  di diffondere una cultura
improntata al pieno rispetto della dignita' della persona.

                               Art. 3.

         Procedure da adottare in caso di molestie sessuali

    1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a
sfondo  sessuale  sul  posto  di  lavoro  la dipendente/il dipendente
potra'  rivolgersi  alla  consigliera/al  consigliere designata/o per
avviare  una  procedura  informale nel tentativo di dare soluzione al
caso.
    2.   L'intervento   della   consigliera/del   consigliere  dovra'
concludersi   in   tempi   ragionevolmente  brevi  in  rapporto  alla
delicatezza dell'argomento affrontato.
    3.  La  consigliera/il  consigliere,  che deve possedere adeguati
requisiti  e  specifiche competenze e che sara' adeguatamente formato
dagli  Enti,  e' incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla
dipendente/al   dipendente   oggetto   di   molestie  sessuali  e  di
contribuire alla soluzione del caso.

                               Art. 4.

  Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere

    1. La consigliera/il consigliere, ove la dipendente/il dipendente
oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine
di   favorire   il   superamento  della  situazione  di  disagio  per
ripristinare  un  sereno  ambiente  di  lavoro, facendo presente alla
persona  che  il  suo  comportamento  scorretto  deve cessare perche'
offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
    2.  L'intervento  della consigliera/del consigliere deve avvenire
mantenendo la riservatezza che il caso richiede.

                               Art. 5.

                          Denuncia formale

    1.   Ove  la  dipendente/il  dipendente  oggetto  delle  molestie
sessuali   non   ritenga   di   far   ricorso   all'intervento  della
consigliera/del consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento   indesiderato   permanga,   potra'   sporgere  formale
denuncia,  con  l'assistenza  della consigliera/del consigliere, alla
dirigente/al  dirigente  o  responsabile dell'ufficio di appartenenza
che  sara' tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei
procedimenti  disciplinari,  fatta  salva,  in  ogni caso, ogni altra
forma di tutela giurisdizionale della quale potra' avvalersi.
    2.  Qualora  la  presunta/il presunto autore di molestie sessuali
sia  la  dirigente/il  dirigente  dell'ufficio  di  appartenenza,  la
denuncia   potra'   essere   inoltrata  direttamente  alla  direzione
generale.
    3.   Nel   corso  degli  accertamenti  e'  assicurata  l'assoluta
riservatezza dei soggetti coinvolti.
    4.  Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991,
qualora  l'Amministrazione,  nel corso del procedimento disciplinare,
ritenga fondati i dati, adottera', ove lo ritenga opportuno, d'intesa
con   le   organizzazioni   sindacali  e  sentita  la  consigliera/il
consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili
alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a
ripristinare  un  ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l'inviolabilita' della persona.
    5.  Sempre  nel  rispetto  dei principi che informano la legge n.
125/1991   e   nel  caso  in  cui  l'amministrazione  nel  corso  del
procedimento  disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il
denunciante  ha  la possibilita' di chiedere di rimanere al suo posto
di  lavoro  o  di  essere  trasferito altrove in una sede che non gli
comporti disagio.
    6.  Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991,
qualora l'amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non
ritenga  fondati  i  fatti,  potra'  adottare,  su richiesta di uno o
entrambi  gli  interessati,  provvedimenti  di  trasferimento  in via
temporanea,    in   attesa   della   conclusione   del   procedimento
disciplinare,  al  fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno;
in  tali  casi e' data la possibilita' ad entrambi gli interessati di
esporre  le  proprie  ragioni,  eventualmente  con l'assistenza delle
organizzazioni  sindacali,  ed  e'  comunque garantito ad entrambe le
persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.

                               Art. 6.

                   Attivita' di sensibilizzazione

    1.  Nei  programmi di formazione del personale e dei dirigenti le
aziende   dovranno  includere  informazioni  circa  gli  orientamenti
adottati  in  merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle
procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
    2.  L'amministrazione  dovra',  peraltro,  predisporre  specifici
interventi  formativi  in  materia  di  tutela della liberta' e della
dignita'  della  persona  al  fine  di  prevenire  il  verificarsi di
comportamenti   configurabili  come  molestie  sessuali.  Particolare
attenzione  dovra' essere posta alla formazione delle dirigenti e dei
dirigenti  che  dovranno  promuovere  e  diffondere  la  cultura  del
rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali
sul posto di lavoro.
    3.  Sara'  cura  dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le
organizzazioni sindacali, la diffusione del codice di condotta contro
le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
    4.  Sara' inoltre predisposto del materiale informativo destinato
alle  dipendenti/ai  dipendenti sul comportamento da adottare in caso
di molestie sessuali.
    5.   Sara'  cura  dell'amministrazione  promuovere  un'azione  di
monitoraggio  al  fine di valutare l'efficacia del codice di condotta
nella  prevenzione  e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale
scopo la consigliera/il consigliere, d'intesa con il CPO, provvedera'
a  trasmettere  annualmente  ai  firmatari  del  protocollo  ed  alla
presidente  del  Comitato  nazionale di parita' un'apposita relazione
sullo stato di attuazione del presente Codice.
    6.  L'amministrazione  e  i  soggetti  firmatari  del  protocollo
d'intesa   per   l'adozione  del  presente  codice  si  impegnano  ad
incontrarsi  al  termine  del  primo  anno  per verificare gli esisti
ottenuti  con  l'adozione  del  codice di condotta contro le molestie
sessuali  ed  a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni
ritenute necessarie.

                               ------
                                                        Allegato n. 2

CODICE    DI    COMPORTAMENTO    DEI   DIPENDENTI   DELLE   PUBBLICHE
                           AMMINISTRAZIONI

                               Art. 1.

                 Disposizioni di carattere generale

    1.  I  principi  e  i contenuti del presente codice costituiscono
specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealta' e
imparzialita',   che   qualificano   il  corretto  adempimento  della
prestazione  lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale
militare,  quello  della  Polizia  di  Stato  ed  il Corpo di polizia
penitenziaria,    nonche'   i   componenti   delle   magistrature   e
dell'Avvocatura  dello  Stato  -  si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
    2.  I  contratti  collettivi  provvedono,  a  norma dell'art. 54,
comma 3,   del   decreto   legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  al
coordinamento   con  le  previsioni  in  materia  di  responsabilita'
disciplinare.  Restano  ferme  le  disposizioni  riguardanti le altre
forme di responsabilita' dei pubblici dipendenti.
    3.  Le  disposizioni  che seguono trovano applicazione in tutti i
casi  in  cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o
comunque  per  i  profili  non  diversamente  disciplinati da leggi o
regolamenti.  Nel  rispetto  dei  principi  enunciati dall'art. 2, le
previsioni  degli  articoli 3  e  seguenti possono essere integrate e
specificate  dai  codici  adottati  dalle  singole amministrazioni ai
sensi  dell'art.  54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.

                               Art. 2.

                              Principi

    1.   Il   dipendente   conforma   la   sua   condotta  al  dovere
costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed
onore  e  di  rispettare i principi di buon andamento e imparzialita'
dell'amministrazione.   Nell'espletamento   dei  propri  compiti,  il
dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente
l'interesse  pubblico;  ispira  le  proprie  decisioni  ed  i  propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli e' affidato.
    2.  Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine
di  evitare  di prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle
sue  mansioni  in  situazioni,  anche solo apparenti, di conflitto di
interessi.  Egli  non  svolge  alcuna  attivita' che contrasti con il
corretto  adempimento  dei  compiti d'ufficio e si impegna ad evitare
situazioni  e  comportamenti  che  possano  nuocere  agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione.
    3.  Nel  rispetto  dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la
giusta quantita' di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie
competenze,  si  impegna  ad  adempierle  nel  modo  piu' semplice ed
efficiente  nell'interesse  dei cittadini e assume le responsabilita'
connesse ai propri compiti.
    4.  Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone
per  ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni
di cui dispone per ragioni di ufficio.
    5.  Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire
un   rapporto   di   fiducia  e  collaborazione  tra  i  cittadini  e
l'amministrazione.  Nei  rapporti  con  i cittadini, egli dimostra la
massima  disponibilita'  e  non  ne ostacola l'esercizio dei diritti.
Favorisce  l'accesso  degli  stessi  alle  informazioni a cui abbiano
titolo  e,  nei limiti in cui cio' non sia vietato, fornisce tutte le
notizie   e   informazioni   necessarie  per  valutare  le  decisioni
dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
    6.  Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e
delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura
di   semplificazione   dell'attivita'   amministrativa,   agevolando,
comunque,  lo  svolgimento,  da  parte dei cittadini, delle attivita'
loro  consentite,  o  comunque non contrarie alle norme giuridiche in
vigore.
    7.  Nello  svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta
la  distribuzione  delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei
limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni
e  dei  compiti da parte dell'autorita' territorialmente competente e
funzionalmente piu' vicina ai cittadini interessati.

                               Art. 3.

                       Regali e altre utilita'

    1.  Il  dipendente  non chiede, per se' o per altri, ne' accetta,
neanche  in  occasione  di  festivita', regali o altre utilita' salvo
quelli  d'uso  di  modico  valore,  da  soggetti che abbiano tratto o
comunque  possano  trarre  benefici da decisioni o attivita' inerenti
all'ufficio.
    2.  Il  dipendente  non chiede, per se' o per altri, ne' accetta,
regali  o altre utilita' da un subordinato o da suoi parenti entro il
quarto  grado.  Il dipendente non offre regali o altre utilita' ad un
sovraordinato  o  a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi,
salvo quelli d'uso di modico valore.

                               Art. 4.

        Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni

    1.   Nel   rispetto  della  disciplina  vigente  del  diritto  di
associazione,  il  dipendente  comunica  al dirigente dell'ufficio la
propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere
non  riservato,  i  cui  interessi  siano coinvolti dallo svolgimento
dell'attivita'  dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici
o sindacati.
    2.  Il  dipendente  non  costringe altri dipendenti ad aderire ad
associazioni  ed  organizzazioni,  ne'  li induce a farlo promettendo
vantaggi di carriera.

                               Art. 5.

               Trasparenza negli interessi finanziari.

    1.  Il  dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio
di  tutti  i  rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti
che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
      a) se  egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi,
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i
predetti rapporti di collaborazione;
      b) se   tali  rapporti  siano  intercorsi  o  intercorrano  con
soggetti  che  abbiano  interessi  in  attivita' o decisioni inerenti
all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
    2.  Il  dirigente,  prima  di  assumere le sue funzioni, comunica
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
finanziari  che  possano  porlo  in  conflitto  di  interessi  con la
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto
grado  o  affini  entro  il  secondo,  o  conviventi  che  esercitano
attivita'  politiche,  professionali  o  economiche che li pongano in
contatti frequenti con l'ufficio che egli dovra' dirigere o che siano
coinvolte  nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Su
motivata  richiesta  del  dirigente  competente  in materia di affari
generali  e  personale,  egli  fornisce  ulteriori informazioni sulla
propria situazione patrimoniale e tributaria.

                               Art. 6.

                        Obbligo di astensione

    1.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare all'adozione di
decisioni  o  ad  attivita'  che possano coinvolgere interessi propri
ovvero:  di  suoi  parenti  entro  il  quarto  grado o conviventi; di
individui  od  organizzazioni  con cui egli stesso o il coniuge abbia
causa  pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di
individui  od  organizzazioni  di  cui  egli  sia  tutore,  curatore,
procuratore  o  agente; di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati,  societa'  o  stabilimenti di cui egli sia amministratore o
gerente  o  dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in
cui  esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il
dirigente dell'ufficio.

                               Art. 7.

                        Attivita' collaterali

    1.    Il    dipendente    non   accetta   da   soggetti   diversi
dall'amministrazione  retribuzioni  o  altre utilita' per prestazioni
alle quali e' tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
    2.  Il  dipendente  non  accetta  incarichi di collaborazione con
individui  od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente,  un interesse economico in decisioni o attivita' inerenti
all'ufficio.
    3.   Il   dipendente   non   sollecita  ai  propri  superiori  il
conferimento di incarichi remunerati.

                               Art. 8.

                            Imparzialita'

    1.  Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa,
assicura  la  parita'  di  trattamento tra i cittadini che vengono in
contatto  con  l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non
rifiuta  ne'  accorda  ad  alcuno  prestazioni  che siano normalmente
accordate o rifiutate ad altri.
    2.  Il  dipendente si attiene a corrette modalita' di svolgimento
dell'attivita'  amministrativa  di  sua  competenza,  respingendo  in
particolare ogni illegittima pressione, ancorche' esercitata dai suoi
superiori.

                               Art. 9.

                  Comportamento nella vita sociale

    1.   Il   dipendente   non   sfrutta  la  posizione  che  ricopre
nell'amministrazione  per ottenere utilita' che non gli spettino. Nei
rapporti    privati,    in   particolare   con   pubblici   ufficiali
nell'esercizio  delle  loro  funzioni, non menziona ne' fa altrimenti
intendere,  di propria iniziativa, tale posizione, qualora cio' possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.

                              Art. 10.

                      Comportamento in servizio

    1.  Il  dipendente,  salvo  giustificato  motivo, non ritarda ne'
affida ad altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di
decisioni di propria spettanza.
    2.  Nel  rispetto  delle  previsioni  contrattuali, il dipendente
limita   le  assenze  dal  luogo  di  lavoro  a  quelle  strettamente
necessarie.
    3.  Il  dipendente  non  utilizza  a  fini  privati  materiale  o
attrezzature  di  cui  dispone  per  ragioni  di  ufficio. Salvo casi
d'urgenza,  egli  non  utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per
esigenze  personali.  Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto
dell'amministrazione  se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti
d'ufficio   e   non   vi   trasporta  abitualmente  persone  estranee
all'amministrazione.
    4.  Il  dipendente  non  accetta per uso personale, ne' detiene o
gode  a  titolo  personale,  utilita'  spettanti  all'acquirente,  in
relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

                              Art. 11.

                      Rapporti con il pubblico

    1.  Il  dipendente  in  diretto  rapporto  con il pubblico presta
adeguata   attenzione   alle   domande  di  ciascuno  e  fornisce  le
spiegazioni  che  gli  siano  richieste  in  ordine  al comportamento
proprio  e  di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle
pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni
a  cui  sia tenuto motivando genericamente con la quantita' di lavoro
da  svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli
appuntamenti  con  i  cittadini  e  risponde  sollecitamente  ai loro
reclami.
    2.  Salvo  il  diritto  di  esprimere  valutazioni  e  diffondere
informazioni  a  tutela  dei  diritti  sindacali  e dei cittadini, il
dipendente  si  astiene  da  dichiarazioni  pubbliche  che  vadano  a
detrimento  dell'immagine  dell'amministrazione.  Il dipendente tiene
informato  il  dirigente  dell'ufficio  dei  propri  rapporti con gli
organi di stampa.
    3.  Il  dipendente non prende impegni ne' fa promesse in ordine a
decisioni  o  azioni  proprie  o altrui inerenti all'ufficio, se cio'
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialita'.
    4.  Nella  redazione  dei  testi  scritti  e  in  tutte  le altre
comunicazioni   il   dipendente   adotta   un   linguaggio  chiaro  e
comprensibile.
    5.  Il  dipendente  che  svolge  la  sua  attivita' lavorativa in
un'amministrazione  che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del
rispetto   degli   standard   di  qualita'  e  di  quantita'  fissati
dall'amministrazione  nelle  apposite  carte  dei  servizi.  Egli  si
preoccupa  di  assicurare  la continuita' del servizio, di consentire
agli  utenti  la  scelta  tra  i  diversi erogatori e di fornire loro
informazioni  sulle  modalita'  di  prestazione  del  servizio  e sui
livelli di qualita'.

                              Art. 12.

                              Contratti

    1.     Nella     stipulazione     di    contratti    per    conto
dell'amministrazione,  il  dipendente  non  ricorre a mediazione o ad
altra opera di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilita' a
titolo  di  intermediazione,  ne' per facilitare o aver facilitato la
conclusione o l'esecuzione del contratto.
    2.  Il  dipendente  non conclude, per conto dell'amministrazione,
contratti   di   appalto,   fornitura,   servizio,   finanziamento  o
assicurazione  con  imprese  con le quali abbia stipulato contratti a
titolo   privato   nel   biennio   precedente.   Nel   caso   in  cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento  o  assicurazione,  con imprese con le quali egli abbia
concluso  contratti  a  titolo  privato  nel  biennio  precedente, si
astiene   dal   partecipare  all'adozione  delle  decisioni  ed  alle
attivita' relative all'esecuzione del contratto.
    3.  Il  dipendente  che  stipula  contratti  a titolo privato con
imprese  con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di
appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento  ed assicurazione, per
conto  dell'amministrazione,  ne  informa  per  iscritto il dirigente
dell'ufficio.
    4.  Se  nelle  situazioni  di  cui  ai  commi 2  e  3 si trova il
dirigente,  questi  informa  per  iscritto il dirigente competente in
materia di affari generali e personale.
                               ------

                       DICHIARAZIONE CONGIUNTA

    Le   parti   si   danno   atto  che  la  previsione  contrattuale
dell'istituto  arbitrale  nelle  controversie  di lavoro del comparto
scuola  non  ha  conseguito gli effetti previsti, dovendosi rilevarne
uno  scarso  utilizzo. Esso va invece va rilanciato, anche attraverso
l'introduzione di modifiche, finalizzandolo all'obbligatorieta' delle
relative procedure.
    Le  parti concordano che l'istituto arbitrale si inserisce in una
comune  volonta'  di  snellimento  ed economicita' delle procedure di
contenzioso  in  sede  diversa da quella giurisdizionale, attualmente
oberata anche da numerosi contenziosi scolastici.
    Le  parti  si  propongono,  inoltre,  di coinvolgere il Ministero
della  funzione  pubblica e il Ministero della giustizia per reperire
risorse  specifiche  da  destinare all'istituto dell'arbitrato, anche
attraverso  corsi di formazione e di aggiornamento che contribuiscano
alla  creazione  di  una  cultura  positiva dell'arbitrato sia per le
pubbliche amministrazioni che per le organizzazioni sindacali.