(Regolamento-art. 128)
 
                              Art. 128. 
 
  Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto o in  economia
sono soggette a collaudazione parziale o finale, nei  modi  stabiliti
dai regolamenti speciali pei diversi servizi, salva  la  disposizione
dell'articolo 363 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.