(Regolamento-art. 129)
 
                              Art. 129. 
 
  Le collaudazioni finali dei lavori e delle forniture sono fatte  da
agenti destinati dall'Amministrazione centrale cui la spesa riguarda. 
 
  La collaudazione non puo' esser fatta dalla stessa persona  che  ha
diretta o sorvegliata la esecuzione dei lavori.