(Regolamento di polizia mortuaria- art. 75)
                              Art. 75. 
  1. Per le inumazioni non e' consentito l'uso di casse di metallo  o
di altro materiale non biodegradabile. 
  2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero  o  da  altro
comune per le  quali  sussiste  l'obbligo  della  duplice  cassa,  le
inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa
metallica,  di  tagli  di  opportune  dimensioni   anche   asportando
temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. 
  3. L'impiego di materiale biodegradabile  diverso  dal  legno  deve
essere autorizzato con decreto del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio superiore di sanita'. 
  4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno  non  deve  essere
inferiore a centimetri 2. 
  5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso  della  lunghezza
potranno  essere  riunite  nel  numero  di  cinque  nel  senso  della
larghezza, fra loro saldamente congiunte con  collante  di  sicura  e
duratura presa. 
  6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali  con  chiodi
disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice. 
  7. Il coperchio sara'  congiunto  a  queste  tavole  mediante  viti
disposte di 40 in 40 centimetri. 
  8.  Le  pareti  laterali  della  cassa  devono  essere   saldamente
congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. 
  9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti
decorative delle casse. 
  10. Ogni cassa deve portare il timbro  a  fuoco  con  l'indicazione
della ditta costruttrice e del fornitore. 
  11. Sulla cassa deve essere apposta  una  targhetta  metallica  con
l'indicazione del nome, cognome, data  di  nascita  e  di  morte  del
defunto.