(Accordo - art. 109)
                            ARTICOLO 109 
Fino a quando i privati  cittadini  e  gli  operatori  economici  non
godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, esso  non
pregiudica i diritti loro garantiti da accordi tra uno o  piu'  Stati
membri, da una parte, e la Russia, dall'altra, fatta eccezione per  i
settori di competenza comunitaria e  fatti  salvi  gli  obblighi  che
l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.