(Accordo - art. 110)
                            ARTICOLO 110 
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori  in  cui  si
applicano i  trattati  che  istituiscono  la  Comunita'  europea,  la
Comunita' europea dell'energia atomica e  la  Comunita'  europea  del
carbone e dell'acciaio, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro,
al territorio della Russia.