(Accordo-Allegato 1)
                             ALLEGATO 1 
Elenco indicativo dei  vantaggi  concessi  dalla  Russia  agli  Stati
      dell'ex URSS nei settori contemplati dal seguente accordo 
                           (gennaio 1994) 
I vantaggi previsti, concessi bilateralmente dai rispettivi accordi o
secondo una prassi stabilita, comprendono, tra l'altro: 
1. Tasse all'importazione/esportazione 
   Non vengono applicati dazi all'importazione. 
   Non vengono applicati dazi all'esportazione per le  merci  fornite
   nel quadro degli accordi bilaterali  annuali  di  commercio  e  di
   cooperazione tra Stati, secondo la nomenclatura  e  i  volumi  ivi
   stabilite, considerate "esportazione per il fabbisogno dello Stato
   federale" secondo la definizione della legge russa corrispondente.
   Non viene applicata l'IVA alle importazioni. 
   Non vengono applicate accise alle esportazioni. 
2. Assegnazione dei contingenti e procedure  per  il  rilascio  delle
   licenze 
   Per l'apertura dei contingenti di fornitura di  prodotti  russi  a
   norma  degli  accordi  bilaterali  annuali  di  commercio   e   di
   cooperazione fra Stati si procede come per le "forniture destinate
   al fabbisogno dello Stato federale". 
3. Sono previste condizioni  speciali  per  tutte  le  attivita'  dei
   settori bancario e finanziario  (compresi  lo  stabilimento  e  il
   funzionamento, i movimenti di capitali  e  i  pagamenti  correnti,
   l'accesso ai titoli, ecc). 
4. Sistema di prezzi per le esportazioni  russe  di  alcuni  tipi  di
   materie prime di prodotti semilavorati (carbone, petrolio greggio,
   gas naturale, prodotti derivati dal petrolio). 
   I prezzi vengono determinati in base alla media corrispondente dei
   prezzi mondiali convertita in  rubli  o  nelle  rispettive  monete
   nazionali al tasso stabilito dalla Banca centrale di Russia il  15
   del mese che precede il mese dell'esportazione. 
5. Condizioni di trasporto e del transito 
   Per  quanto  riguarda  i  paesi  della   Comunita'   degli   Stati
   indipendenti Parti dell'accordo multilaterale  "  sui  principi  e
   sulle condizioni delle relazioni nel settore dei trasporti" e/o in
   base ad intese  bilaterali  sui  trasporti  e  sul  transito,  non
   vengono applicati tasse o oneri tra le Parti per il trasporto e lo
   sdoganamento delle  merci  (comprese  quelle  in  transito)  e  il
   transito dei veicoli. 
6. Servizi di  comunicazione,  comprese  le  poste,  i  corrieri,  le
   telecomunicazioni, il settore audiovisivo e altri servizi. 
7. Accesso ai sistemi informatici e alle base di dati.