(Accordo-art. 76)
                             ARTICOLO 76 
Le Parti si impegnano  a  promuovere,  incoraggiare  e  agevolare  la
cooperazione culturale. All'occorrenza,  si  possono  estendere  alla
Repubblica di Azerbaigian i programmi di cooperazione culturale della
Comunita' o di uno o  piu'  Stati  membri  nonche'  sviluppare  altre
attivita' di reciproco interesse. 
La cooperazione puo' comprendere: 
- scambi di informazioni e di esperienze nell'ambito della  tutela  e
  della conservazione dei monumenti e dei  siti  storici  (patrimonio
  architettonico); 
-  scambi  culturali  tra  istituzioni,  artisti  e  altri  operatori
artistici.