ARTICOLO 76 Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si possono estendere alla Repubblica di Azerbaigian i programmi di cooperazione culturale della Comunita' o di uno o piu' Stati membri nonche' sviluppare altre attivita' di reciproco interesse. La cooperazione puo' comprendere: - scambi di informazioni e di esperienze nell'ambito della tutela e della conservazione dei monumenti e dei siti storici (patrimonio architettonico); - scambi culturali tra istituzioni, artisti e altri operatori artistici.