Art. 29. Centri di ricerca 1. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno e a forte carattere interdisciplinare, di durata pluriennale e che coinvolgono obbligatoriamente le attivita' di piu' dipartimenti, il consiglio di amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati, previo parere del senato accademico, delibera la costituzione di centri di ricerca, anche inter-universitari, senza oneri aggiuntivi.