(Statuto-art. 29)
                              Art. 29. 
 
                          Centri di ricerca 
 
    1. Per attivita' di  ricerca  di  rilevante  impegno  e  a  forte
carattere interdisciplinare, di durata pluriennale e che  coinvolgono
obbligatoriamente le attivita' di piu' dipartimenti, il consiglio  di
amministrazione, su proposta  dei  dipartimenti  interessati,  previo
parere del senato accademico, delibera la costituzione di  centri  di
ricerca, anche inter-universitari, senza oneri aggiuntivi.