(Statuto-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
                         Centri di Servizio 
 
    1.  L'Ateneo  istituisce,   con   delibera   del   consiglio   di
amministrazione, previo  parere  del  senato  accademico,  centri  di
servizio per la produzione, erogazione e gestione di beni o servizi a
supporto delle attivita' istituzionali. I centri di servizio  possono
essere costituiti quali centri autonomi di  spesa  nel  rispetto  dei
principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo. 
    2. Il sistema bibliotecario di Ateneo e  il  sistema  museale  di
Ateneo sono  centri  autonomi  di  spesa,  disciplinati  da  apposito
regolamento. 
    3. La tipologia, l'istituzione, l'attivazione e il  funzionamento
dei      centri      di      servizio      per      le      attivita'
tecnico-amministrativo-gestionali di Ateneo, per la didattica  e  per
la ricerca e i relativi organi sono disciplinati da  regolamenti.  La
gestione e l'autonomia contabile sono  disciplinate  dal  regolamento
per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.