Art. 30. Centri di Servizio 1. L'Ateneo istituisce, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, centri di servizio per la produzione, erogazione e gestione di beni o servizi a supporto delle attivita' istituzionali. I centri di servizio possono essere costituiti quali centri autonomi di spesa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo. 2. Il sistema bibliotecario di Ateneo e il sistema museale di Ateneo sono centri autonomi di spesa, disciplinati da apposito regolamento. 3. La tipologia, l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei centri di servizio per le attivita' tecnico-amministrativo-gestionali di Ateneo, per la didattica e per la ricerca e i relativi organi sono disciplinati da regolamenti. La gestione e l'autonomia contabile sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.