(Accordo-art. 76)
 
                             Articolo 76 
 
         Base delle decisioni e diritto di essere ascoltato 
 
  1. Il tribunale statuisce conformemente alle  richieste  presentate
dalle parti e non concede piu' di quanto sia stato richiesto. 
 
  2. Le decisioni  sul  merito  possono  essere  basate  soltanto  su
motivazioni, fatti e prove presentati dalle  parti  o  ammessi  nella
procedura su ordinanza del tribunale e sui cui le parti  hanno  avuto
la possibilita' di presentare osservazioni. 
 
  3. Il tribunale valuta le prove in piena liberta' e indipendenza.