(Accordo-art. 79)
 
                             Articolo 79 
 
                             Transazione 
 
  Le parti possono in qualunque momento durante  lo  svolgimento  del
procedimento porre fine ad una controversia mediante transazione, che
e' convalidata da una decisione del tribunale. Tuttavia, un  brevetto
non puo' essere revocato o limitato mediante transazione.