(Accordo-art. 81)
 
                             Articolo 81 
 
                               Riesame 
 
  1. In via eccezionale, una richiesta di riesame a  seguito  di  una
decisione definitiva del tribunale puo' essere  accolta  dalla  corte
d'appello nelle seguenti circostanze: 
 
  a) ove la parte che richiede il riesame abbia scoperto un fatto  di
natura tale da costituire un fattore  decisivo,  di  cui  non  era  a
conoscenza al momento dell'emissione della decisione. Tale  richiesta
puo' essere accolta soltanto in base a un  atto  configurante  reato,
accertato con sentenza nazionale passata in giudicato; o 
 
  b) in caso di vizi  sostanziali  della  procedura,  in  particolare
quando la domanda giudiziale o  un  atto  equivalente  non  e'  stato
notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo  utile  e  in
modo tale da poter presentare le proprie difese. 
 
  2. Una richiesta di riesame e' depositata entro  dieci  anni  dalla
data della decisione, ma al piu' tardi  entro  due  mesi  dalla  data
della scoperta del  nuovo  fatto  o  del  vizio  di  procedura.  Tale
richiesta non ha effetto sospensivo  salva  diversa  decisione  della
corte d'appello. 
 
  3. Se la richiesta  di  riesame  e'  fondata,  la  corte  d'appello
annulla in tutto o in parte la decisione soggetta a riesame e  riapre
il procedimento in vista di un nuovo processo e una nuova  decisione,
conformemente al regolamento di procedura. 
 
  4. Le persone che utilizzano  brevetti  oggetto  di  una  decisione
soggetta a  riesame  e  agiscono  in  buona  fede  dovrebbero  essere
autorizzati a continuare a utilizzare tali brevetti.