Articolo 82 Esecuzione delle decisioni e delle ordinanze 1. Le decisioni e le ordinanze emesse dal tribunale sono esecutive in qualsiasi Stato membro contraente. Una formula esecutiva di una decisione e' apposta alla decisione del tribunale. 2. Se del caso, l'esecuzione di una decisione puo' essere subordinata alla prestazione di una cauzione o garanzia equivalente che assicuri il risarcimento dell'eventuale danno subito, in particolare nel caso di ingiunzioni. 3. Fatti salvi il presente accordo e lo statuto, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dal diritto dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione. Qualsiasi decisione del tribunale e' eseguita alle stesse condizioni di una decisione emessa dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione. 4. Una parte che non osservi i termini di un'ordinanza del tribunale puo' essere sanzionata con una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata da pagare al tribunale. La singola penalita' e' proporzionata all'importanza dell'ordinanza da eseguire ed e' disposta fatto salvo il diritto della parte alla richiesta di risarcimento danni o di una cauzione.