Art. 44. (Pratiche di vendita abbinata) 1. Nel caso in cui un servizio di investimento e' offerto insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento di tale accordo o pacchetto, gli intermediari informano il cliente se e' possibile acquistare i diversi componenti separatamente e forniscono evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun componente. 2. Quando una pratica di vendita abbinata viene offerta a un cliente al dettaglio e i rischi derivanti dalla medesima sono verosimilmente diversi da quelli associati ai componenti considerati separatamente, gli intermediari forniscono una descrizione adeguata dei diversi elementi dell'accordo o pacchetto e del modo in cui la sua composizione modifica i rischi. 3. Quando offrono in consulenza e raccomandano un pacchetto di servizi o prodotti aggregati, gli intermediari assicurano che l'intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente, in conformita' all'articolo 40. 4. Nel caso di prestazione di servizi diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli, gli intermediari valutano l'appropriatezza del pacchetto di servizi o prodotti nel suo insieme, in conformita' all'articolo 42. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli intermediari tengono conto degli Orientamenti emanati dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 11, della direttiva 2014/65/UE.