(Allegato-art. 44)
 
                              Art. 44. 
 
                   (Pratiche di vendita abbinata) 
 
  1. Nel caso in cui un servizio di investimento e' offerto insieme a
un altro servizio o prodotto  come  parte  di  un  pacchetto  o  come
condizione  per  l'ottenimento  di  tale  accordo  o  pacchetto,  gli
intermediari informano  il  cliente  se  e'  possibile  acquistare  i
diversi componenti separatamente e forniscono evidenza  separata  dei
costi e degli oneri di ciascun componente. 
 
  2. Quando una pratica  di  vendita  abbinata  viene  offerta  a  un
cliente al  dettaglio  e  i  rischi  derivanti  dalla  medesima  sono
verosimilmente diversi da quelli associati ai componenti  considerati
separatamente, gli intermediari forniscono una  descrizione  adeguata
dei diversi elementi dell'accordo o pacchetto e del modo  in  cui  la
sua composizione modifica i rischi. 
 
  3. Quando offrono in consulenza  e  raccomandano  un  pacchetto  di
servizi  o  prodotti  aggregati,  gli  intermediari  assicurano   che
l'intero  pacchetto  sia  adeguato  alle  esigenze  del  cliente,  in
conformita' all'articolo 40. 
 
  4. Nel caso di prestazione di servizi diversi  dalla  consulenza  e
dalla   gestione   di   portafogli,   gli    intermediari    valutano
l'appropriatezza del pacchetto di servizi o prodotti nel suo insieme,
in conformita' all'articolo 42. 
 
  5.  Ai  fini   dell'applicazione   del   presente   articolo,   gli
intermediari tengono conto degli Orientamenti emanati dall'AESFEM  ai
sensi dell'articolo 24, paragrafo 11, della direttiva 2014/65/UE.