Art. 45. (Contratti di credito immobiliare) 1. Se un contratto di credito immobiliare soggetto alle disposizioni relative alla verifica del merito creditizio dei consumatori previste dall'articolo 120-undecies del TUB ha quale condizione preliminare la prestazione al consumatore di un servizio di investimento relativo a obbligazioni ipotecarie emesse specificamente per assicurare il finanziamento del credito immobiliare agli stessi termini di quest'ultimo, affinche' il prestito sia pagabile, rifinanziato o riscattato, tale servizio non e' soggetto agli obblighi previsti dagli articoli 37, 40, 41, 42, 43, 60, e dal Titolo IX.