(Allegato-art. 45)
 
                              Art. 45. 
 
                 (Contratti di credito immobiliare) 
 
  1.  Se  un  contratto  di   credito   immobiliare   soggetto   alle
disposizioni  relative  alla  verifica  del  merito  creditizio   dei
consumatori previste dall'articolo  120-undecies  del  TUB  ha  quale
condizione preliminare la prestazione al consumatore di  un  servizio
di   investimento   relativo   a   obbligazioni   ipotecarie   emesse
specificamente  per   assicurare   il   finanziamento   del   credito
immobiliare  agli  stessi  termini  di  quest'ultimo,  affinche'   il
prestito sia pagabile, rifinanziato o riscattato, tale  servizio  non
e' soggetto agli obblighi previsti dagli articoli 37, 40, 41, 42, 43,
60, e dal Titolo IX.