(Allegato-art. 61)
                              Art. 61. 
                    Sospensione cautelare in caso 
                       di procedimento penale 
 
    1. Il dipendente che sia  colpito  da  misura  restrittiva  della
liberta' personale e' sospeso d'ufficio dal servizio  con  privazione
della retribuzione  per  la  durata  dello  stato  di  detenzione  o,
comunque, dello stato restrittivo della liberta'. 
    2. Il dipendente puo' essere sospeso dal servizio, con privazione
della  retribuzione,  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto  a
procedimento penale che non comporti la  restrizione  della  liberta'
personale o questa sia comunque cessata, qualora l'ente disponga,  ai
sensi dell'art.  55-ter  del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  la
sospensione del procedimento disciplinare fino al termine  di  quello
penale, ai sensi dell'art. 62. 
    3.  Resta  fermo  l'obbligo  di  sospensione  del  dipendente  in
presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8,  comma  1,
del decreto legislativo n. 235/2012. 
    4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge
n. 97/2001, trova applicazione la disciplina  ivi  stabilita.  Per  i
medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche  non  definitiva,
ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena,  trova
applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 
    5. Nei casi indicati  ai  commi  precedenti,  si  applica  quanto
previsto dall'art. 55-ter  del  decreto  legislativo  n.  165/2001  e
dall'art. 62 del presente contratto. 
    6. Ove l'ente proceda  all'applicazione  della  sanzione  di  cui
all'art. 59, comma 9, punto 2, la sospensione del dipendente disposta
ai sensi del presente articolo  conserva  efficacia  solo  fino  alla
conclusione del  procedimento  disciplinare.  Negli  altri  casi,  la
sospensione  dal  servizio  eventualmente   disposta   a   causa   di
procedimento penale conserva  efficacia,  se  non  revocata,  per  un
periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale  termine,  essa  e'
revocata ed il dipendente e' riammesso in servizio, salvo i casi  nei
quali, in presenza di reati che comportano  l'applicazione  dell'art.
59, comma 9, punto 2, l'ente ritenga che la  permanenza  in  servizio
del  dipendente  provochi  un  pregiudizio  alla  credibilita'  della
stessa, a causa  del  discredito  che  da  tale  permanenza  potrebbe
derivarle da  parte  dei  cittadini  e/o  comunque,  per  ragioni  di
opportunita' ed operativita' dell'ente  stesso.  In  tal  caso,  puo'
essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal  servizio,
che sara'  sottoposta  a  revisione  con  cadenza  biennale.  Ove  il
procedimento  disciplinare  sia  stato  eventualmente  sospeso   fino
all'esito del  procedimento  penale,  ai  sensi  dell'art.  62,  tale
sospensione puo'  essere  prorogata,  ferma  restando  in  ogni  caso
l'applicabilita' dell'art. 59, comma 9, punto 2. 
    7. Al dipendente sospeso, ai sensi del  presente  articolo,  sono
corrisposti un'indennita' pari al 50% dello  stipendio,  nonche'  gli
assegni  del  nucleo  familiare  e  la  retribuzione  individuale  di
anzianita', ove spettanti. 
    8. Nel caso di sentenza penale definitiva  di  assoluzione  o  di
proscioglimento, pronunciata con la formula «il fatto non sussiste» o
«l'imputato non lo ha  commesso»  oppure  «non  costituisce  illecito
penale» o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante  il
periodo di sospensione cautelare,  a  titolo  di  indennita',  verra'
conguagliato con quanto dovuto al  dipendente  se  fosse  rimasto  in
servizio, escluse le indennita' o i compensi connessi  alla  presenza
in servizio, o a  prestazioni  di  carattere  straordinario.  Ove  il
procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 62,  comma  2,
secondo periodo, il conguaglio  dovra'  tener  conto  delle  sanzioni
eventualmente applicate. 
    9. In tutti gli altri  casi  di  riattivazione  del  procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio,
esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano
lo svolgimento della prestazione lavorativa,  nonche'  i  periodi  di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare riattivato. 
    10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-quater  comma  3-bis
del decreto legislativo n. 165/2001.