Art. 66.
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita'
delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza, il tipo e
l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai
seguenti criteri generali:
a) intenzionalita' del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilita' dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilita' connesse alla posizione di lavoro occupata
dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Azienda o Ente,
agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti
disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al
comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di piu' lavoratori in accordo tra
di loro.
2. Al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute con unica
azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate
ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione
prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravita'.
3. La sanzione disciplinare, dal minimo del rimprovero verbale o
scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di
retribuzione, si applica, graduando l'entita' delle sanzioni in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema
di assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro, ove non
ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1,
lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001;
b) condotta non conforme, nell'ambiente di lavoro, a principi
di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti
degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura
dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali,
in relazione alle sue responsabilita', debba espletare attivita' di
custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o
pregiudizio al servizio o agli interessi dell'Azienda o Ente o di
terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a
tutela del patrimonio dell'Azienda o Ente, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 6 della legge n. 300/1970;
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti
assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.
55-quater del D.Lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies, del
D.Lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia
derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Azienda o Ente, agli
utenti o ai terzi.
L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal bilancio
dell'Azienda o Ente e destinato ad attivita' sociali a favore dei
dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a un massimo di dieci giorni si
applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri
di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'art. 55-quater,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 165 del 2001, assenza ingiustificata
dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi,
l'entita' della sanzione e' determinata in relazione alla durata
dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravita' della violazione dei doveri del
dipendente, agli eventuali danni causati all'Azienda o Ente, agli
utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a cinque giorni, a
trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attivita' che ritardino il recupero
psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Azienda o Ente,
salvo che siano espressione della liberta' di pensiero, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravita' e reiterazione delle
fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. e) del
D.Lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della
dignita' della persona;
h) ove non sussista la gravita' e reiterazione delle
fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. e) del
D.Lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e
denigratori, nell'ambiente di lavoro, che assumano forme di violenza
morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti
minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di
altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia
comunque derivato grave danno all'azienda o Ente e agli utenti o ai
terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto
dall'art. 55-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti
dall'art. 55-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica
nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del
2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo
di sei mesi si applica, graduando l'entita' della sanzione in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del
controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell' Azienda o Ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non
sussista la gravita' e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche
con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia,
comunque, derivato grave danno all'Azienda o Ente agli utenti o a
terzi;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in
continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui e'
necessario assicurare continuita' nell'erogazione di servizi
all'utenza.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa
o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si
applica:
1) con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1,
lettere b), c) e da f-bis) a f)-quinquies del D.Lgs. n. 165 del 2001;
b) la recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e
8;
c) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a
carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia
rivestano carattere di particolare gravita';
d) condanna passata in giudicato, per un delitto che,
commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua
specifica gravita';
e) la violazione degli obblighi di comportamento di cui
all'art. 16 comma 2 secondo e terzo periodo del decreto del
Presidente della Repubblica n. 62/2013;
f) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento
non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravita'
tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro;
g) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato
impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attivita' previsti
dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla
conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine
fissato dall'Azienda o Ente;
2) senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1,
lettere a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165 del 2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale,
ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione
cautelare, secondo la disciplina dell'art. 68 (Sospensione cautelare
in caso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto
dall'art. 69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento
penale);
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in
servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravita';
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di
fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza
penale, sono di gravita' tale da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato:
per i delitti indicati dall'art. 7, comma 1, e 8, comma 1,
del D.Lgs. n. 235/2012;
per i delitti indicati dall'art. 12, commi 1, 2 e 3 della
legge 11 gennaio 2018, n. 3;
quando alla condanna consegua comunque l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27
marzo 2001, n. 97;
per gravi delitti commessi in servizio.
f) violazioni dolose degli obblighi non ricomprese
specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di
terzi, di gravita' tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1,
da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti
sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1,
facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti
sanzionabili, ai codici di comportamento aziendali e agli obblighi
dei lavoratori di cui all'art. 64 (Obblighi del dipendente), e
facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni,
ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve
essere data la massima pubblicita' mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell'Azienda o Ente secondo le previsioni dell'art. 55,
comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs n. 165 del 2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice
disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme
di cui al comma 11, entro quindici giorni dalla data di stipulazione
del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.