Art. 67.
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi
dell'art. 55-quater, comma 3-bis del D.Lgs. n. 165/2001, l'Azienda o
Ente, laddove riscontri la necessita' di espletare accertamenti su
fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare
punibili con la sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio
e dalla retribuzione, puo' disporre, nel corso del procedimento
disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non
superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve
essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della
retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello
computato come sospensione dal servizio, e' valutabile agli effetti
dell'anzianita' di servizio.