Art. 68.
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della
liberta' personale e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione
della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o,
comunque, dello stato restrittivo della liberta'.
2. Il dipendente puo' essere sospeso dal servizio, con privazione
della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della liberta'
personale o questa sia comunque cessata, qualora l'Azienda o Ente
disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la
sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello
penale, ai sensi dell'art. 69 (Rapporto tra procedimento disciplinare
e procedimento penale).
3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dipendente in
presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1,
del D.Lgs. n. 235/2012.
4. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all'art.
3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina
ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna
anche non definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione
condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della
citata legge n. 97 del 2001.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto
previsto dall'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 69
(Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
6. Ove l'Azienda o Ente proceda all'applicazione della sanzione
di cui all'art. 66, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la
sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo
conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento
disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio
eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque
anni. Decorso tale termine, essa e' revocata ed il dipendente e'
riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati
che comportano l'applicazione dell'art. 66, comma 9, n.2 (Codice
disciplinare), l'Azienda o Ente ritenga che la permanenza in servizio
del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilita' della stessa
a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da
parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunita' ed
operativita' dell'Azienda o Ente stesso. In tal caso, puo' essere
disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che
sara' sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il
procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino
all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 69 (Rapporto
tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale
sospensione puo' essere prorogata, ferma restando in ogni caso
l'applicabilita' dell'art. 66, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare).
7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono
corrisposti un'indennita' pari al 50% dello stipendio tabellare,
nonche' gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione
individuale di anzianita', ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di
proscioglimento, pronunciata con la formula «il fatto non sussiste» o
«l'imputato non lo ha commesso» oppure «non costituisce illecito
penale» o altra formulazione analoga quanto corrisposto, durante il
periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennita' verra'
conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in
servizio, escluse le indennita' o i compensi connessi alla presenza
in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il
procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 69, comma 2,
secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale), il conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni
eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio,
esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano
lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonche' i periodi di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare riattivato.
10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-quater, comma 3-bis
del D.Lgs. n. 165/2001.