Art. 69.
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad
oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede
l'autorita' giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni
dell'art. 55-ter e quater del D.Lgs. n. 165 del 2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi
dell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, qualora per i fatti
oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale
irrevocabile di assoluzione che riconosce che il «fatto non sussiste»
o che «l'imputato non lo ha commesso» oppure «non costituisce
illecito penale» o altra formulazione analoga, l'autorita'
disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art.
55-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, riprende il procedimento
disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le
disposizioni dell'art. 653, comma 1, del codice di procedura penale.
In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al
dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi
sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni,
oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale,
rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e
prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalita'
stabilite dall'art. 55-ter, comma 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso
con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi
dell'art. 66, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), e successivamente
il procedimento penale sia definito con una sentenza penale
irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il «fatto non
sussiste» o che «l'imputato non lo ha commesso» oppure «non
costituisce illecito penale» o altra formulazione analoga, ove il
medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di
archiviazione, ai sensi e con le modalita' dell'art. 55-ter, comma 2,
del D.Lgs. n. 165 del 2001, il dipendente ha diritto dalla data della
sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso
l'Azienda o Ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in
altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianita'
posseduta all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova
applicazione nel caso che l'assoluzione del dipendente consegua a
sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente e'
reinquadrato, nella medesima categoria e posizione economica in cui
e' confluito il profilo posseduto al momento del licenziamento
qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il
dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero
stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche
dell'eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le
indennita' comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla
prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in
caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i
figli.
5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento
di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre
violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti
sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento,
il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa
vigente.