Art. 70.
Determinazione concordata della sanzione
1. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari ed il dipendente, in
via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata
della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali
la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del
licenziamento, con o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura
conciliativa di cui al comma 1 ha ad oggetto esclusivamente l'entita'
della sanzione stessa e non puo' essere di specie diversa da quella
prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per
la quale si procede e non e' soggetta ad impugnazione.
3. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari o il dipendente puo'
proporre all'altra parte, l'attivazione della procedura conciliativa
di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine
dei cinque giorni successivi alla audizione del dipendente per il
contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del
D.Lgs. n. 165 del 2001. Dalla data della proposta sono sospesi i
termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del
D.Lgs. n. 165 del 2001. La proposta dell'Ufficio per i procedimenti
disciplinari o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura
sono comunicati all'altra parte con le modalita' dell'art. 55-bis,
comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria
prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la
proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile.
La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al
comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facolta' di attivare
ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilita' della controparte ad accettare la procedura
conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi
al ricevimento della proposta, con le modalita' dell'art. 55-bis,
comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Nel caso di mancata accettazione
entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei
termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del
D.Lgs. n. 165 del 2001. La mancata accettazione comporta la decadenza
delle parti dalla possibilita' di attivare ulteriormente la procedura
conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l'Ufficio per i procedimenti
disciplinari convoca nei tre giorni successivi il dipendente, con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce
mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo
raggiunto e' formalizzato in un apposito verbale sottoscritto
dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari e dal dipendente e la
sanzione concordata dalle parti, che non e' soggetta ad impugnazione,
puo' essere irrogata dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari.
8. In caso di esito negativo, questo sara' riportato in apposito
verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente
ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui
all'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro
il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima
dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta
la estinzione della procedura conciliativa eventualmente gia' avviata
ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla
facolta' di avvalersi ulteriormente della stessa.