Art. 78 Incrementi del trattamento economico fisso 1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilita', dei dirigenti ENAC, definito dall'art. 2, comma 2, del CCNL 4/8/2010, nella misura di € 63.695,26 e' incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilita': - dal 1° gennaio 2016 di € 36,00; - rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 109,00; - rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 183,00. 2. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'indennita' di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed e' conglobata nello stipendio tabellare. 3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, con la medesima decorrenza indicata al comma 2, il nuovo valore a regime annuo lordo comprensivo di tredicesima mensilita' dello stipendio tabellare dei dirigenti ENAC e' rideterminato in € 66.552,01. 4. Il valore della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 2, comma 3, del CCNL 4/8/2010, e' rideterminato in € 14.698,26 annui lordi a decorrere dal 1° gennaio 2018. 5. Per effetto di quanto previsto al comma 4, i nuovi valori minimo e massimo a regime della retribuzione di posizione sono pari rispettivamente a Euro 14.698,26 e a Euro 46.718,26 annui lordi. 6. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianita' nonche' gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun dirigente.