(Allegato-art. 79)
 
                               Art. 79 
 
               Effetti dei nuovi trattamenti economici 
 
  1.  Le  retribuzioni  risultanti  dall'applicazione  dell'art.   78
(Incrementi  del  trattamento  economico  fisso)  hanno  effetto  sul
trattamento ordinario di quiescenza, sull'indennita' di buonuscita  o
di anzianita', sul  trattamento  di  fine  rapporto,  sull'indennita'
alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali  e  relativi
contributi e sui contributi di riscatto. 
  2. Gli effetti del  comma  1  si  applicano  alla  retribuzione  di
posizione nella componente fissa e variabile in godimento. 
  3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1  e
2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di
quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente  triennio  contrattuale
di parte economica alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dalle
disposizioni richiamate  nel  presente  articolo.  Agli  effetti  del
trattamento  di  fine  rapporto,   dell'indennita'   di   buonuscita,
dell'indennita'  sostitutiva  di  preavviso  e  di  quella   prevista
dall'articolo  2122  del  Codice  Civile,  si  considerano  solo  gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio  nonche'
la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile  provvedendo
al  recupero  dei  contributi  non  versati  a  totale  carico  degli
interessati. 
  4. All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale
e' conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.