Art. 62.
Conferme e disapplicazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 11, dalla
data di entrata in vigore del presente CCNL, relativamente alla
disciplina della presente sezione:
A) e' confermata, in particolare, la seguente norma previgente:
art. 27, commi 1 e 5 del CCNL del 23 dicembre 1999 come
modificato dall'art. 24 del CCNL del 22 febbraio 2006;
B) sono disapplicate, in particolare, le seguenti norme
previgenti:
art. 22 del CCNL 10 aprile 1996, sostituito dall'art. 13 del
CCNL 23 dicembre 1999 ed integrato dall'art. 10 CCNL 22 febbraio 2006
(Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali);
art. 23-bis del CCNL 10 aprile 1996, introdotto dall'art. 13
del CCNL 22 febbraio 2006 (Effetti degli accertamenti negativi);
art. 23-ter del CCNL 10 aprile 1996, introdotto dall'art. 13
del CCNL 22 febbraio 2006 (Sospensione degli incarichi dirigenziali);
art. 3 del CCNL 22 febbraio 2010 (Recesso per responsabilita'
dirigenziale);
art. 15 del CCNL 23 dicembre 1999, come modificato dall'art.
14 del CCNL 22 febbraio 2006 (Comitato dei garanti).
art. 32 del CCNL 10 aprile 1996, come modificato dall'art. 23
del CCNL 23 dicembre 1999 (Formazione).
art. 33 del CCNL del 10 aprile 1996 (struttura della
retribuzione);
art. 20 del CCNL del 22 febbraio 2010 (Onnicomprensivita' del
trattamento economico);
art. 26 del CCNL del 23 dicembre 1999 (Finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato) ;
art. 27 del CCNL del 23 dicembre 1999 come modificato
dall'art. 24 del CCNL del 22 febbraio 2006 ad esclusione dei commi 1
e 5 (Retribuzione di posizione);
art. 28 del CCNL del 23 dicembre 1999 (finanziamento della
retribuzione di risultato).