(Allegato-art. 62)
                              Art. 62. 
 
                     Conferme e disapplicazioni 
 
    1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1,  comma  11,  dalla
data di entrata in  vigore  del  presente  CCNL,  relativamente  alla
disciplina della presente sezione: 
      A) e' confermata, in particolare, la seguente norma previgente: 
        art. 27, commi 1 e 5 del  CCNL  del  23  dicembre  1999  come
modificato dall'art. 24 del CCNL del 22 febbraio 2006; 
      B)  sono  disapplicate,  in  particolare,  le  seguenti   norme
previgenti: 
        art. 22 del CCNL 10 aprile 1996, sostituito dall'art. 13  del
CCNL 23 dicembre 1999 ed integrato dall'art. 10 CCNL 22 febbraio 2006
(Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali); 
        art. 23-bis del CCNL 10 aprile 1996, introdotto dall'art.  13
del CCNL 22 febbraio 2006 (Effetti degli accertamenti negativi); 
        art. 23-ter del CCNL 10 aprile 1996, introdotto dall'art.  13
del CCNL 22 febbraio 2006 (Sospensione degli incarichi dirigenziali); 
        art. 3 del CCNL 22 febbraio 2010 (Recesso per responsabilita'
dirigenziale); 
        art. 15 del CCNL 23 dicembre 1999, come modificato  dall'art.
14 del CCNL 22 febbraio 2006 (Comitato dei garanti). 
        art. 32 del CCNL 10 aprile 1996, come modificato dall'art. 23
del CCNL 23 dicembre 1999 (Formazione). 
        art.  33  del  CCNL  del  10  aprile  1996  (struttura  della
retribuzione); 
        art. 20 del CCNL del 22 febbraio 2010 (Onnicomprensivita' del
trattamento economico); 
        art. 26 del CCNL del 23 dicembre  1999  (Finanziamento  della
retribuzione di posizione e di risultato) ; 
        art. 27  del  CCNL  del  23  dicembre  1999  come  modificato
dall'art. 24 del CCNL del 22 febbraio 2006 ad esclusione dei commi  1
e 5 (Retribuzione di posizione); 
        art. 28 del CCNL del 23 dicembre  1999  (finanziamento  della
retribuzione di risultato).