(Allegato-art. 55)
                              Art. 55. 
 
                               Statuto 
 
    1. Lo statuto e'  espressione  dell'autonomia  costituzionalmente
garantita dell'universita' e ne disciplina i compiti,  le  attivita',
l'organizzazione ed il funzionamento. 
    2. Le modifiche dello  statuto  sono  deliberate,  a  maggioranza
assoluta  dei  componenti,  dal  senato  accademico,  previo   parere
favorevole del consiglio di amministrazione. 
    3. Le modifiche dello statuto sono emanate con decreto  rettorale
ed entrano in vigore il  quindicesimo  giorno  successivo  alla  loro
pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale,   salvo   che   non   sia
diversamente  disposto  nel  decreto  di  emanazione.  Sono  altresi'
pubblicate a scopo notiziale sul sito web dell'universita'. 
    4.  Le  proposte  di  modifica  dello  statuto   possono   essere
presentate dal rettore,  dal  senato  accademico,  dal  consiglio  di
amministrazione, dai consigli  di  dipartimento,  da  un  decimo  del
personale docente  o  da  un  decimo  del  personale  amministrativo,
tecnico e di biblioteca. 
    5. Il controllo  del  Ministero  e'  esercitato  ai  sensi  della
legislazione vigente.