Art. 55. Statuto 1. Lo statuto e' espressione dell'autonomia costituzionalmente garantita dell'universita' e ne disciplina i compiti, le attivita', l'organizzazione ed il funzionamento. 2. Le modifiche dello statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 3. Le modifiche dello statuto sono emanate con decreto rettorale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione. Sono altresi' pubblicate a scopo notiziale sul sito web dell'universita'. 4. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate dal rettore, dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione, dai consigli di dipartimento, da un decimo del personale docente o da un decimo del personale amministrativo, tecnico e di biblioteca. 5. Il controllo del Ministero e' esercitato ai sensi della legislazione vigente.