(Allegato-art. 56)
                              Art. 56. 
 
                         Autonomia normativa 
 
    1.  L'universita'  esercita   la   potesta'   regolamentare   per
l'attuazione dello statuto in conformita' alle leggi  in  materia  di
ordinamento universitario. 
    2. La funzione  inerente  alla  formazione  e  le  modifiche  dei
regolamenti,  e'  esercitata  da  tutti  gli  organi  legittimati  ad
intervenire nel procedimento secondo  le  modalita'  stabilite  nello
statuto. 
    3. Le strutture didattiche  e  di  ricerca  e  tutti  gli  organi
previsti dallo statuto  disciplinano  con  regolamento,  approvato  a
maggioranza assoluta dei presenti e acquisiti i pareri del  consiglio
di amministrazione e del consiglio degli studenti limitatamente  alle
questioni di loro competenza, la propria organizzazione e le  proprie
procedure di funzionamento, nel  rispetto  delle  norme  poste  dallo
statuto e dai regolamenti dell'universita'. 
    4. I regolamenti dell'universita' e delle strutture didattiche  e
di ricerca sono pubblicati nell'albo del rettorato  e  sul  sito  web
dell'universita'.  Essi  entrano  in  vigore  il  trentesimo   giorno
successivo a quello  della  pubblicazione  nell'albo  del  rettorato,
salvo che sia stabilito un termine diverso. 
    5. Il controllo  del  Ministero  e'  esercitato  ai  sensi  della
legislazione vigente.