Art. 56. Autonomia normativa 1. L'universita' esercita la potesta' regolamentare per l'attuazione dello statuto in conformita' alle leggi in materia di ordinamento universitario. 2. La funzione inerente alla formazione e le modifiche dei regolamenti, e' esercitata da tutti gli organi legittimati ad intervenire nel procedimento secondo le modalita' stabilite nello statuto. 3. Le strutture didattiche e di ricerca e tutti gli organi previsti dallo statuto disciplinano con regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei presenti e acquisiti i pareri del consiglio di amministrazione e del consiglio degli studenti limitatamente alle questioni di loro competenza, la propria organizzazione e le proprie procedure di funzionamento, nel rispetto delle norme poste dallo statuto e dai regolamenti dell'universita'. 4. I regolamenti dell'universita' e delle strutture didattiche e di ricerca sono pubblicati nell'albo del rettorato e sul sito web dell'universita'. Essi entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo del rettorato, salvo che sia stabilito un termine diverso. 5. Il controllo del Ministero e' esercitato ai sensi della legislazione vigente.