(Allegato-art. 57)
                              Art. 57. 
 
                    Regolamenti dell'universita' 
 
    1. L'universita' stabilisce nel regolamento generale di ateneo le
norme relative alla propria organizzazione e alle  proprie  procedure
di funzionamento con particolare riferimento a  quelle  degli  organi
centrali dell'universita', delle strutture didattiche e  di  ricerca.
Inoltre, stabilisce: 
      a) nel regolamento didattico  di  ateneo,  l'ordinamento  degli
studi dei corsi per i quali vengono rilasciati titoli ai sensi  della
normativa vigente e delle attivita' formative; 
      b) nel regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'  i  criteri   di   gestione,   le   relative   procedure
amministrative,   finanziarie   e    contabili    e    le    connesse
responsabilita'; 
      c) nel  regolamento  degli  studenti  le  norme  relative  alla
disciplina degli studenti; 
      d) con appositi  regolamenti  la  disciplina  dei  procedimenti
amministrativi e dell'accesso alla documentazione amministrativa,  la
disciplina per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia e
le procedure pubbliche di selezione dei ricercatori, le procedure per
la stipula di contratti, a titolo oneroso e gratuito, per  avvalersi,
nello svolgimento dell'attivita' didattica, della  collaborazione  di
esperti di  alta  qualificazione  in  possesso  di  un  significativo
curriculum scientifico o professionale, le modalita' di  conferimento
degli assegni di ricerca, nonche' i criteri e  le  modalita'  per  la
determinazione, nei limiti della disponibilita'  di  bilancio,  della
retribuzione aggiuntiva dei ricercatori e dei professori che svolgono
un carico didattico superiore a quello stabilito dalla legge.