Art. 57. Regolamenti dell'universita' 1. L'universita' stabilisce nel regolamento generale di ateneo le norme relative alla propria organizzazione e alle proprie procedure di funzionamento con particolare riferimento a quelle degli organi centrali dell'universita', delle strutture didattiche e di ricerca. Inoltre, stabilisce: a) nel regolamento didattico di ateneo, l'ordinamento degli studi dei corsi per i quali vengono rilasciati titoli ai sensi della normativa vigente e delle attivita' formative; b) nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' i criteri di gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilita'; c) nel regolamento degli studenti le norme relative alla disciplina degli studenti; d) con appositi regolamenti la disciplina dei procedimenti amministrativi e dell'accesso alla documentazione amministrativa, la disciplina per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia e le procedure pubbliche di selezione dei ricercatori, le procedure per la stipula di contratti, a titolo oneroso e gratuito, per avvalersi, nello svolgimento dell'attivita' didattica, della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, le modalita' di conferimento degli assegni di ricerca, nonche' i criteri e le modalita' per la determinazione, nei limiti della disponibilita' di bilancio, della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori e dei professori che svolgono un carico didattico superiore a quello stabilito dalla legge.