(CCNL-art. 65)
                              Art. 65. 
 
             Cause di cessazione del rapporto di lavoro 
 
    1. La cessazione del rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato,
oltre che nei casi di risoluzione gia'  disciplinati  negli  articoli
36, 38 e 59 (Assenze per malattia, Infortuni sul lavoro  e  causa  di
servizio e Codice disciplinare) del presente contratto, ha luogo: 
      a) al  compimento  del  limite  di  eta'  o  al  raggiungimento
dell'anzianita' massima di servizio qualora tale seconda ipotesi  sia
espressamente prevista, come obbligatoria,  da  fonti  legislative  o
regolamentari applicabili nell'amministrazione, ai sensi delle  norme
di legge in vigore; 
      b) per dimissioni del dipendente; 
      c) per decesso del dipendente; 
      d)  per  perdita  della  cittadinanza,   nel   rispetto   della
disciplina comunitaria in materia, ove prevista quale  requisito  per
l'accesso. 
    2. Nel caso di cui al comma 1,  lettera  a),  non  e'  dovuto  il
preavviso in quanto la risoluzione del  rapporto  di  lavoro  avviene
automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal
primo giorno del mese successivo a  quello  di  compimento  dell'eta'
prevista.   L'amministrazione   comunica   comunque   per    iscritto
l'intervenuta risoluzione del rapporto. 
    3. Nel caso di cui al comma 1, lettera  b),  il  dipendente  deve
dare comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i  termini
di preavviso. 
    4. Nell'ipotesi di cui al comma 1 lettera d) la  risoluzione  del
rapporto di lavoro avviene senza preavviso. 
    5. Il presente articolo sostituisce  e  disapplica  l'art.  72  e
l'art. 73 del C.C.N.L. del 17 maggio 2004.