(Allegato-art. 70)
                              Art. 70. 
 
               Contratto di lavoro a tempo determinato 
 
    1. Le aziende ed enti possono stipulare contratti individuali per
l'assunzione  di  personale  con  contratto   di   lavoro   a   tempo
determinato, nel rispetto delle previsioni dell'art. 36  del  decreto
legislativo n. 165/2001 e, in quanto  compatibili,  delle  previsioni
degli articoli 19 e seguenti  del  decreto  legislativo  n.  81/2015,
nonche' dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di
legge in materia. 
    2. I contratti a termine hanno la  durata  massima  di  trentasei
mesi e tra un contratto e quello successivo e' previsto un intervallo
di almeno dieci giorni dalla data di  scadenza  di  un  contratto  di
durata fino a sei mesi ovvero  almeno  venti  giorni  dalla  data  di
scadenza di un contratto di durata  superiore  a  sei  mesi.  Per  il
personale  sanitario,  il  relativo  limite  di  durata  massima  dei
contratti a tempo determinato, ivi compresi  gli  eventuali  rinnovi,
dovra'  essere  individuato  dalla  singola   Azienda   o   ente   in
considerazione della necessita' di garantire la  costante  erogazione
dei  servizi  sanitari  e  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  di
assistenza e in conformita' alle linee  di  indirizzo  emanate  dalle
regioni. Comunque, anche per tale personale, la  deroga  alla  durata
massima non puo' superare i dodici mesi. 
    3. Il numero massimo  di  contratti  a  tempo  determinato  e  di
contratti  di  somministrazione  a  tempo  determinato  stipulati  da
ciascuna Azienda o ente complessivamente non puo' superare  il  tetto
annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1°
gennaio dell'anno di  assunzione,  con  arrotondamento  dei  decimali
all'unita' superiore qualora esso sia uguale o superiore a  0,5.  Per
le aziende ed enti che occupano fino a cinque  dipendenti  e'  sempre
possibile la stipulazione di un contratto a  tempo  determinato.  Nel
caso di inizio di attivita' in corso di anno, il  limite  percentuale
si computa  sul  numero  dei  lavoratori  a  tempo  indeterminato  in
servizio al momento dell'assunzione. 
    4.  Le  ipotesi  di  contratto  a  tempo  determinato  esenti  da
limitazioni quantitative, oltre  a  quelle  individuate  dal  decreto
legislativo n. 81 del 2015 sono: 
      a) attivazione di nuovi servizi o  attuazione  di  processi  di
riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti; 
      b) particolari  necessita'  delle  aziende  ed  enti  di  nuova
istituzione; 
      c) introduzione di nuove tecnologie che comportino  cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui  fabbisogni  di  personale  e
sulle professionalita'. 
    5. Le aziende ed enti disciplinano, con  gli  atti  previsti  dai
rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art.  35
del decreto legislativo  n.  165/2001,  le  procedure  selettive  per
l'assunzione  di  personale  con  contratto   di   lavoro   a   tempo
determinato, tenuto conto della  programmazione  dei  fabbisogni  del
personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    6. Nell'ambito delle esigenze  straordinarie  o  temporanee  sono
ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di  personale  con
contratto di lavoro a termine: 
      a)  sostituzione  di  personale  assente   con   diritto   alla
conservazione del posto, ivi compreso il personale  che  fruisce  dei
congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge  n.  53/2000;  nei
casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro  programmate,
con l'esclusione delle ipotesi  di  sciopero,  l'assunzione  a  tempo
determinato puo' essere anticipata fino a trenta giorni  al  fine  di
assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare; 
      b)  sostituzione  di  personale  assente   per   gravidanza   e
puerperio,  nelle  ipotesi  di  congedo  di  maternita',  di  congedo
parentale, di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio,
di cui agli articoli 16, 17, 32  e  47  del  decreto  legislativo  n.
151/2001; in tali casi l'assunzione a tempo determinato puo' avvenire
anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di astensione. 
    7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l'Azienda  o
ente puo' procedere ad assunzioni a termine anche per lo  svolgimento
delle mansioni di altro lavoratore,  diverso  da  quello  sostituito,
assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di
mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 del decreto  legislativo  n.
165/2001 e  dell'art.  28  del  CCNL  del  7  aprile  1999  (Mansioni
superiori) a quelle proprie del lavoratore assente con  diritto  alla
conservazione del posto. 
    8. Nei casi di cui alle  lettere  a)  e  b),  del  comma  6,  nel
contratto individuale e' specificata  per  iscritto  la  causa  della
sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi
per  tale  non  solo  il  dipendente   assente   con   diritto   alla
conservazione  del  posto,  ma  anche  l'altro  dipendente  di  fatto
sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 7. La
durata del contratto puo' comprendere anche periodi di  affiancamento
necessari per il passaggio delle consegne. 
    9. L'assunzione con contratto a tempo determinato puo' avvenire a
tempo pieno ovvero a tempo parziale. 
    10. Il rapporto  di  lavoro  si  risolve  automaticamente,  senza
diritto  al  preavviso,  alla  scadenza  del  termine  indicato   nel
contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il  rientro
in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a  tempo
determinato stipulato per ragioni sostitutive. 
    11. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del  decreto  legislativo  n.
81/2015, e fermo restando quanto stabilito dal comma 2  con  riguardo
al personale sanitario, nel  caso  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
determinato intercorsi tra lo stesso datore di  lavoro  e  lo  stesso
lavoratore, per effetto di una successione di contratti,  riguardanti
lo svolgimento di mansioni della  medesima  categoria,  e'  possibile
derogare alla durata massima di trentasei mesi di  cui  al  comma  2.
Tale deroga non puo' superare i dodici mesi  e  puo'  essere  attuata
esclusivamente nei seguenti casi: 
      a) attivazione di nuovi servizi o  attuazione  di  processi  di
riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti; 
      b) particolari  necessita'  delle  aziende  ed  enti  di  nuova
istituzione; 
      c) introduzione di nuove tecnologie che comportino  cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui  fabbisogni  di  personale  e
sulle professionalita'; 
      d) prosecuzione di  un  significativo  progetto  di  ricerca  e
sviluppo; 
      e) rinnovo o proroga di un contributo finanziario. 
    12. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del  decreto  legislativo  n.
81/2015, in deroga alla generale disciplina legale, nei casi  di  cui
al comma 11 e  fermo  restando  quanto  stabilito  dal  comma  2  con
riguardo al personale sanitario,  l'intervallo  tra  un  contratto  a
tempo  determinato  e  l'altro,  nell'ipotesi   di   successione   di
contratti, puo' essere ridotto a cinque giorni  per  i  contratti  di
durata inferiore a  sei  mesi  e  a  dieci  giorni  per  i  contratti
superiori a sei mesi. 
    13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,  ai  sensi
dell'art. 36, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001. 
    14. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi  i  casi
di esclusione previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 81 del
2015. 
    15. Il presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  57
(Contratto di lavoro a tempo determinato)  del  CCNL  del  21  maggio
2018.