(Allegato-art. 71)
                              Art. 71. 
 
Trattamento economico - normativo del personale con contratto a tempo
                             determinato 
 
    1. Al  personale  assunto  a  tempo  determinato  si  applica  il
trattamento  economico  e  normativo  previsto  dalla  contrattazione
collettiva vigente per il personale assunto  a  tempo  indeterminato,
compatibilmente con  la  natura  del  contratto  a  termine,  con  le
precisazioni delle seguenti lettere e dei successivi commi: 
      a) le ferie maturano in proporzione alla  durata  del  servizio
prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori  assunti
per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.
49, comma 4 (Ferie e recupero festivita' soppresse)  ;  nel  caso  in
cui, tenendo conto della  durata  di  precedenti  contratti  a  tempo
indeterminato o determinato  comunque  gia'  intervenuti,  anche  con
altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore  abbia
comunque prestato servizio per piu' di tre anni, le  ferie  maturano,
in proporzione al servizio  prestato,  entro  il  limite  annuale  di
ventotto o trentadue giorni, stabilito dall'art.  49,  commi  2  e  3
(Ferie  e  recupero  festivita'  soppresse)   ,   a   seconda   della
articolazione dell'orario di lavoro rispettivamente su cinque  o  sei
giorni; 
      b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in  quanto
compatibili  -  i  criteri  stabiliti  dall'art.  56   (Assenze   per
malattia), si applica l'art. 5 del decreto-legge 12  settembre  1983,
n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n.
638 ai fini della determinazione del periodo in cui e' corrisposto il
trattamento economico; definiti i periodi retribuiti, il  trattamento
economico spettante e' quello stabilito  secondo  i  criteri  di  cui
all'art.  56,  comma  11,   (Assenze   per   malattia),   in   misura
proporzionalmente rapportata alla durata del contratto. Se il periodo
retribuibile e'  inferiore  o  uguale  a  due  mesi,  il  trattamento
economico e' corrisposto comunque in misura  intera;  il  trattamento
economico non puo' comunque essere erogato oltre  la  cessazione  del
rapporto di lavoro; 
      c) il periodo di conservazione del posto e'  pari  alla  durata
del contratto e non puo' in ogni caso  superare  il  termine  massimo
fissato dall'art. 56 (Assenze per malattia); 
      d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze fino a un massimo di quindici giorni complessivi e  permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 50, comma  2
(Permessi giornalieri retribuiti); 
      e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata
non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali
proroghe, oltre ai permessi di cui alla lettera d), sono  concessi  i
seguenti permessi: 
        permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di  cui
all'art.  51  (Permessi  orari  retribuiti  per  motivi  personali  o
familiari); 
        permessi  per  esami   o   concorsi   o   per   aggiornamento
professionale facoltativo di cui all'art. 50,  comma  1,  lettera  a)
(Permessi giornalieri retribuiti). Per il diritto allo studio,  resta
fermo quanto previsto all'art. 62, comma 2 (Diritto allo studio); 
        permessi  di  cui  all'art.  54  (Permessi  e   assenze   per
l'espletamento di  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  od
esami diagnostici); 
        permessi per lutto di cui, all'art. 50, comma 1,  lettera  b)
(Permessi giornalieri retribuiti). 
      f) il numero massimo annuale dei permessi di cui  alla  lettera
e) deve essere riproporzionato in  relazione  alla  durata  temporale
nell'anno del contratto  a  termine  stipulato,  salvo  il  caso  dei
permessi per lutto; l'eventuale  frazione  di  unita'  derivante  dal
riproporzionamento e' arrotondata all'unita'  superiore,  qualora  la
stessa sia uguale o superiore a 0,5; 
      g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di  assenza
dal lavoro stabilite  da  specifiche  disposizioni  di  legge  per  i
lavoratori dipendenti, compresa la legge  n.  104/1992  e  successive
modificazioni ed integrazioni e la legge n. 53/2000  ivi  compresi  i
permessi per lutto ai quali si applica la disciplina legale nei  casi
di rapporto di durata inferiore a sei mesi 
      h) nel caso di assunzione a tempo indeterminato nell'azienda  o
ente o presso altre aziende od enti del SSN, l'utilizzo dei  permessi
previsti dall'art. 50 (Permessi giornalieri retribuiti), dall'art. 51
(Permessi orari  retribuiti  per  motivi  personali  o  familiari)  e
dall'art. 54  (Permessi  e  assenze  per  l'espletamento  di  visite,
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici) deve tenere
conto del numero dei permessi di cui alla lettera e), gia' fruiti con
contratti a tempo determinato, svolti nello stesso anno solare. 
    2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in  relazione  alla
durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad  un
periodo di prova, secondo la disciplina,  dell'art.  40  (Periodo  di
prova), non superiore comunque a due  settimane  per  i  rapporti  di
durata fino a sei mesi e di quattro settimane per  quelli  di  durata
superiore. In deroga a  quanto  previsto  dall'art.  40  (Periodo  di
prova), in qualunque momento del periodo  di  prova,  ciascuna  delle
parti puo' recedere dal rapporto senza obbligo di  preavviso  ne'  di
indennita'  sostitutiva  del  preavviso,  fatti  salvi  i   casi   di
sospensione indicati  nei  citati  articoli.  Il  recesso  opera  dal
momento della comunicazione alla controparte e ove  posto  in  essere
dall'Azienda o ente deve essere motivato. 
    3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze
straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del  rapporto  a
termine non sia possibile applicare  il  disposto  del  comma  2,  il
contratto e' stipulato con  riserva  di  acquisizione  dei  documenti
prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li
presenti nel termine prescritto o che non  risulti  in  possesso  dei
requisiti previsti per  l'assunzione,  il  rapporto  e'  risolto  con
effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 codice civile 
    4. In tutti i casi in cui  il  CCNL  prevede  la  cessazione  del
rapporto  con  preavviso   o   con   corresponsione   dell'indennita'
sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti  dal  comma
10 dell'art. 70 (Contratto di lavoro a tempo determinato) e del comma
2  del  presente  articolo,  per  il  rapporto  di  lavoro  a   tempo
determinato il termine di preavviso e' fissato in un giorno per  ogni
periodo di lavoro di quindici giorni  contrattualmente  stabilito  e,
comunque, non puo' superare i trenta giorni nelle ipotesi  di  durata
dello  stesso  superiore  all'anno.  In  caso   di   dimissioni   del
dipendente, i termini sono ridotti  alla  meta',  con  arrotondamento
all'unita' superiore dell'eventuale frazione di unita' derivante  dal
computo. 
    5. I periodi di  assunzione  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato, possono essere adeguatamente valutati, nell'ambito delle
procedure di reclutamento della stessa o  di  altra  amministrazione,
secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi
ed alla corrispondenza tra professionalita' richiesta  nei  posti  da
coprire ed esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine. 
    6. Le aziende  ed  enti  assicurano  ai  lavoratori  assunti  con
contratto di lavoro a  tempo  determinato  interventi  informativi  e
formativi, con riferimento sia  alla  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo  le  previsioni  del  decreto
legislativo n. 81/2008, sia alle  prestazioni  che  gli  stessi  sono
chiamati  a  rendere,  adeguati   all'esperienza   lavorativa,   alla
tipologia dell'attivita' ed alla durata del contratto. 
    7. In caso di assunzione a  tempo  indeterminato,  i  periodi  di
lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal dipendente
presso la medesima azienda o ente, nel medesimo  profilo  e  area  di
inquadramento,  concorrono  a  determinare  l'anzianita'   lavorativa
eventualmente richiesta per l'applicazione  di  determinati  istituti
contrattuali. 
    8. Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  58
(Trattamento economico - normativo  del  personale  con  contratto  a
tempo determinato) del CCNL del 21 maggio 2018.