Art. 71.
Trattamento economico - normativo del personale con contratto a tempo
determinato
1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il
trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione
collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato,
compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le
precisazioni delle seguenti lettere e dei successivi commi:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio
prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti
per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.
49, comma 4 (Ferie e recupero festivita' soppresse) ; nel caso in
cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo
indeterminato o determinato comunque gia' intervenuti, anche con
altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia
comunque prestato servizio per piu' di tre anni, le ferie maturano,
in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di
ventotto o trentadue giorni, stabilito dall'art. 49, commi 2 e 3
(Ferie e recupero festivita' soppresse) , a seconda della
articolazione dell'orario di lavoro rispettivamente su cinque o sei
giorni;
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto
compatibili - i criteri stabiliti dall'art. 56 (Assenze per
malattia), si applica l'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n.
638 ai fini della determinazione del periodo in cui e' corrisposto il
trattamento economico; definiti i periodi retribuiti, il trattamento
economico spettante e' quello stabilito secondo i criteri di cui
all'art. 56, comma 11, (Assenze per malattia), in misura
proporzionalmente rapportata alla durata del contratto. Se il periodo
retribuibile e' inferiore o uguale a due mesi, il trattamento
economico e' corrisposto comunque in misura intera; il trattamento
economico non puo' comunque essere erogato oltre la cessazione del
rapporto di lavoro;
c) il periodo di conservazione del posto e' pari alla durata
del contratto e non puo' in ogni caso superare il termine massimo
fissato dall'art. 56 (Assenze per malattia);
d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze fino a un massimo di quindici giorni complessivi e permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 50, comma 2
(Permessi giornalieri retribuiti);
e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata
non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali
proroghe, oltre ai permessi di cui alla lettera d), sono concessi i
seguenti permessi:
permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui
all'art. 51 (Permessi orari retribuiti per motivi personali o
familiari);
permessi per esami o concorsi o per aggiornamento
professionale facoltativo di cui all'art. 50, comma 1, lettera a)
(Permessi giornalieri retribuiti). Per il diritto allo studio, resta
fermo quanto previsto all'art. 62, comma 2 (Diritto allo studio);
permessi di cui all'art. 54 (Permessi e assenze per
l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici);
permessi per lutto di cui, all'art. 50, comma 1, lettera b)
(Permessi giornalieri retribuiti).
f) il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lettera
e) deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale
nell'anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso dei
permessi per lutto; l'eventuale frazione di unita' derivante dal
riproporzionamento e' arrotondata all'unita' superiore, qualora la
stessa sia uguale o superiore a 0,5;
g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza
dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i
lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 104/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni e la legge n. 53/2000 ivi compresi i
permessi per lutto ai quali si applica la disciplina legale nei casi
di rapporto di durata inferiore a sei mesi
h) nel caso di assunzione a tempo indeterminato nell'azienda o
ente o presso altre aziende od enti del SSN, l'utilizzo dei permessi
previsti dall'art. 50 (Permessi giornalieri retribuiti), dall'art. 51
(Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari) e
dall'art. 54 (Permessi e assenze per l'espletamento di visite,
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici) deve tenere
conto del numero dei permessi di cui alla lettera e), gia' fruiti con
contratti a tempo determinato, svolti nello stesso anno solare.
2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla
durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad un
periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 40 (Periodo di
prova), non superiore comunque a due settimane per i rapporti di
durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata
superiore. In deroga a quanto previsto dall'art. 40 (Periodo di
prova), in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle
parti puo' recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di
indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di
sospensione indicati nei citati articoli. Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere
dall'Azienda o ente deve essere motivato.
3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze
straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del rapporto a
termine non sia possibile applicare il disposto del comma 2, il
contratto e' stipulato con riserva di acquisizione dei documenti
prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li
presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei
requisiti previsti per l'assunzione, il rapporto e' risolto con
effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 codice civile
4. In tutti i casi in cui il CCNL prevede la cessazione del
rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita'
sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma
10 dell'art. 70 (Contratto di lavoro a tempo determinato) e del comma
2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo
determinato il termine di preavviso e' fissato in un giorno per ogni
periodo di lavoro di quindici giorni contrattualmente stabilito e,
comunque, non puo' superare i trenta giorni nelle ipotesi di durata
dello stesso superiore all'anno. In caso di dimissioni del
dipendente, i termini sono ridotti alla meta', con arrotondamento
all'unita' superiore dell'eventuale frazione di unita' derivante dal
computo.
5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, possono essere adeguatamente valutati, nell'ambito delle
procedure di reclutamento della stessa o di altra amministrazione,
secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi
ed alla corrispondenza tra professionalita' richiesta nei posti da
coprire ed esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine.
6. Le aziende ed enti assicurano ai lavoratori assunti con
contratto di lavoro a tempo determinato interventi informativi e
formativi, con riferimento sia alla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del decreto
legislativo n. 81/2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono
chiamati a rendere, adeguati all'esperienza lavorativa, alla
tipologia dell'attivita' ed alla durata del contratto.
7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di
lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal dipendente
presso la medesima azienda o ente, nel medesimo profilo e area di
inquadramento, concorrono a determinare l'anzianita' lavorativa
eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti
contrattuali.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 58
(Trattamento economico - normativo del personale con contratto a
tempo determinato) del CCNL del 21 maggio 2018.