(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
                                  (previsto dall'articolo 8, comma 1) 
 
    1) «aliquota minima d'imposta»: il quindici per cento (15%); 
    2) «altri crediti d'imposta»: crediti di imposta non rimborsabili
e  non  trasferibili  che  possono  essere  utilizzati  dal  titolare
originario per compensare i propri debiti per imposte rilevanti. 
    3) «bilancio consolidato»: 
      a) il bilancio predisposto da una entita' secondo un  principio
contabile conforme, in cui le attivita', le passivita', i  componenti
positivi e negativi di reddito e i flussi di cassa di tale entita'  e
di qualsiasi entita'  in  cui  essa  detiene  una  partecipazione  di
controllo sono indicati come quelli di un unico soggetto economico; 
      b) per i gruppi di cui al numero 25), lettera b),  il  bilancio
predisposto da una entita' secondo un principio contabile conforme; 
      c) il bilancio di cui alle lettere a) o b)  della  controllante
capogruppo che non e' redatto secondo un principio contabile conforme
e che e' stato successivamente rettificato  per  evitare  distorsioni
competitive rilevanti; 
      d) al di  fuori  delle  fattispecie  previste  alle  precedenti
lettere a), b) o c), il bilancio che sarebbe stato predisposto  dalla
controllante  capogruppo  qualora  ne  fosse  stata   obbligata   nel
presupposto che esso sarebbe stato redatto secondo principi contabili
autorizzati che possono essere conformi o altri  principi  contabili,
quest'ultimi rettificati al fine di evitare  distorsioni  competitive
rilevanti; 
    4) «casa madre»: un'entita' che include nel proprio  bilancio  il
valore  dell'utile  o  perdita  contabile  netta   di   una   stabile
organizzazione; 
    5)  «controllante»:  una  controllante  capogruppo  che  non   e'
un'entita' esclusa, una partecipante intermedia  o  una  partecipante
parzialmente posseduta; 
    6) «controllante capogruppo»: 
      a) una entita' che detiene, direttamente o indirettamente,  una
partecipazione di controllo in qualsiasi altra entita' e che  non  e'
detenuta, direttamente o indirettamente, da un'altra entita' con  una
partecipazione di controllo in essa; o 
      b) la casa madre di un gruppo quale  definito  al  numero  25),
lettera b); 
    7)  «credito  d'imposta  negoziabile»:   un   credito   d'imposta
trasferibile  che  puo'  essere  utilizzato  dal  suo  titolare   per
compensare le imposte rilevanti del Paese che ha concesso il  credito
e che rispetta le seguenti due condizioni che debbono essere valutate
separatamente  in  capo  al  soggetto  a  cui  il  credito  e'  stato
originariamente concesso (titolare originario) ed in capo al soggetto
che ne e' diventato successivamente titolare (titolare successivo): 
      a) la condizione legale si considera rispettata con riferimento
al: 
        1) titolare originario, se la normativa del Paese che  lo  ha
istituito ne prevede la cedibilita' a favore  di  un  soggetto  terzo
nell'esercizio  con  riferimento  al  quale  il  credito   e'   stato
riconosciuto o entro la fine  del  quindicesimo  mese  successivo  al
termine dell'esercizio in cui sono soddisfatte le condizioni  per  il
suo ottenimento; 
        2) titolare successivo, se la normativa del Paese che  lo  ha
istituito prevede la possibilita' di effettuare ulteriori cessioni  a
soggetti terzi nello stesso esercizio in  cui  il  credito  e'  stato
trasferito al titolare successivo a condizione che  la  cessione  non
sia assoggettata a vincoli legali piu' stringenti rispetto  a  quelli
posti in capo al titolare originario. 
      b)  la  condizione  di  mercato  si  considera  rispettata  con
riferimento al: 
        1) titolare originario, se il credito e' ceduto a un soggetto
terzo entro la fine  del  quindicesimo  mese  successivo  al  termine
dell'esercizio in  cui  sono  state  soddisfatte  le  condizioni  per
l'ottenimento del credito, per  un  corrispettivo  non  inferiore  al
valore stabilito alla successiva lettera c) ovvero, se non  ceduto  o
ceduto a favore di parti correlate,  a  condizione  che  sul  mercato
esistano  transazioni   similari   tra   soggetti   terzi,   per   un
corrispettivo non  inferiore  al  valore  stabilito  alla  successiva
lettera c), nel periodo ricompreso tra la fine dell'esercizio in  cui
sono state soddisfatte le condizioni per l'ottenimento del credito  e
la fine del quindicesimo mese ad esso successivo; 
        2) titolare successivo, se il credito e' stato acquistato  da
un soggetto terzo  per  un  corrispettivo  non  inferiore  al  valore
stabilito alla successiva lettera c); 
      c) il valore e' pari all'80 per cento del valore attuale  netto
del credito di imposta. 
      d) ai fini delle lettere a) e b): 
        1) per «soggetti terzi», si intendono soggetti nei  quali  un
soggetto detiene, direttamente o  indirettamente,  meno  del  50  per
cento del diritto agli utili e,  nei  casi  di  societa',  anche  dei
diritti di voto nell'altro soggetto  ovvero  soggetti  nei  quali  un
terzo soggetto detiene, direttamente o indirettamente,  meno  del  50
per cento del diritto agli utili e, nei casi di societa',  anche  dei
diritti di voto negli altri due soggetti; 
        2) per «parti correlate», si intendono i soggetti diversi dai
soggetti terzi ed in ogni  caso  i  soggetti  nei  quali  uno  ha  il
controllo, anche di  fatto,  dell'altro  o  sono  entrambi  sotto  il
controllo di un terzo soggetto. 
      e) ai fini della lettera  c),  il  valore  attuale  netto  deve
essere calcolato tenendo conto dei seguenti elementi: 
        1) il valore del credito di imposta e'  pari  al  suo  valore
nominale ovvero alla porzione dello stesso non ancora  utilizzata  in
compensazione; 
        2) il tasso di attualizzazione e' pari al tasso di rendimento
di un titolo di Stato emesso dallo stesso Paese che ha  istituito  il
credito di imposta avente una durata analoga  al  periodo  minimo  di
utilizzo del credito di imposta, con  il  limite  massino  di  durata
quinquennale, emesso nello stesso anno  in  cui  la  titolarita'  del
credito e' stato trasferito; 
        3) i flussi di cassa che debbono essere considerati  ai  fini
del calcolo del valore attuale netto  sono,  per  ciascun  esercizio,
pari all'ammontare massimo del valore del credito di imposta  che  in
detto periodo puo' essere utilizzato in compensazione. 
    8) «credito d'imposta  non  negoziabile»:  un  credito  d'imposta
trasferibile che non  soddisfa  una  o  piu'  condizioni  per  essere
definito credito d'imposta negoziabile. 
    9) «credito d'imposta rimborsabile non qualificato»:  un  credito
d'imposta che non e' un credito d'imposta  rimborsabile  qualificato,
ma che e' rimborsabile in tutto o in parte; 
    10) «credito d'imposta rimborsabile qualificato»: 
      a) un credito d'imposta rimborsabile concepito in modo tale  da
dover essere pagato in contanti o equivalente a contanti a un'impresa
entro quattro anni dalla data in cui  la  stessa  ha  il  diritto  di
ricevere  il  credito   d'imposta   rimborsabile   ai   sensi   della
legislazione del Paese che concede il credito; o 
      b) se il credito d'imposta  e'  parzialmente  rimborsabile,  la
parte del credito d'imposta rimborsabile che e' pagabile in  contanti
o equivalente a contanti a un'impresa entro quattro anni  dalla  data
in cui la stessa ha il  diritto  di  ricevere  il  credito  d'imposta
rimborsabile parziale. 
      Un credito d'imposta rimborsabile qualificato non include alcun
ammontare di  imposta  accreditabile  o  rimborsabile  in  virtu'  di
un'imposta accreditabile rilevante o di un'imposta accreditabile  non
rilevante; 
    11) «credito d'imposta trasferibile»: un  credito  d'imposta  che
puo' essere oggetto di una o piu' cessioni  in  base  alla  normativa
civilistica e fiscale del  Paese  che  ha  istituito  il  credito.  I
crediti d'imposta trasferibili si distinguono  in  crediti  d'imposta
negoziabili e crediti d'imposta non negoziabili. 
    12)    «distorsione     competitiva     rilevante»:     l'effetto
dell'applicazione di principi contabili generalmente accettati, o  di
una sua procedura,  che  in  un  esercizio  comporta  una  variazione
complessiva  nella   contabilizzazione   di   componenti   reddituali
superiore a 75 milioni di euro rispetto all'importo che sarebbe stato
determinato applicando i principi contabili  internazionali  (IFRS  o
IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002); 
    13) «entita'»: qualsiasi persona giuridica o qualsiasi  soggetto,
diverso da una  persona  fisica,  che  predispone  proprie  scritture
contabili. Questo termine non include lo Stato o una sua suddivisione
politica o amministrativa centrale, locale o ente che svolge funzioni
statali; 
    14) «entita' a controllo congiunto»: una entita' i cui  risultati
economici, patrimoniali  e  finanziari  sono  contabilizzati  con  il
metodo  del  patrimonio  netto   nel   bilancio   consolidato   della
controllante capogruppo a  condizione  che  quest'ultima  detenga  in
essa,  direttamente  o  indirettamente,  una  partecipazione  pari  o
superiore al 50 per cento. La  definizione  di  entita'  a  controllo
congiunto non include: 
      a) la controllante capogruppo di  un  gruppo  multinazionale  o
nazionale che applica la Direttiva o le regole OCSE; 
      b) una entita' esclusa di cui all'articolo 11; 
      c) una entita' la cui partecipazione e'  detenuta  direttamente
da una entita' esclusa appartenente ad  un  gruppo  multinazionale  o
nazionale e che: 
        1) opera esclusivamente o quasi esclusivamente  per  detenere
attivita' o investire fondi a beneficio dei suoi investitori; o 
        2) esercita attivita' che sono accessorie a quelle esercitate
da una entita' esclusa; o 
        3) il suo reddito  e'  escluso  dal  calcolo  del  reddito  o
perdita rilevante ai sensi dell'articolo 23, comma 2,  lettere  b)  e
c); 
        4) una entita' che e' detenuta da un gruppo multinazionale  o
nazionale composto esclusivamente da entita' escluse; 
        5) una entita' sussidiaria a controllo congiunto; 
    15) «entita'  assicurativa  di  investimento»:  una  entita'  che
soddisferebbe la definizione di  fondo  di  investimento  di  cui  al
numero 23) o di veicolo di investimento immobiliare di cui al  numero
56), se non fosse costituita in relazione a passivita'  derivanti  da
un contratto assicurativo  o  di  rendita  e  non  fosse  interamente
posseduta da una o piu'  imprese  assicurative  dello  stesso  gruppo
soggette a regolamentazione nel Paese in cui sono localizzate. 
    16) «entita' designata»: l'impresa,  diversa  dalla  controllante
capogruppo, che e' stata designata dal gruppo  multinazionale  o  dal
gruppo nazionale ad adempiere agli obblighi di comunicazione  di  cui
all'articolo 51 per conto del gruppo stesso; 
    17) «entita' d'investimento»: 
      a)  un  fondo  d'investimento  o  un  veicolo  di  investimento
immobiliare; 
      b) un'entita' il cui capitale e' detenuto per almeno il 95  per
cento, direttamente da un'entita' di cui alla lettera a) o attraverso
una  o  piu'  di  esse  e  che   detiene   esclusivamente   o   quasi
esclusivamente  attivita'  o  investe  fondi  a  beneficio  dei  suoi
investitori; o 
      c) un'entita' il cui valore e' detenuto  per  almeno  l'85  per
cento da un'entita' di cui alla lettera a), a condizione che  il  suo
reddito sia sostanzialmente costituito da dividendi o  plusvalenze  o
minusvalenze esclusi dal calcolo del reddito o perdita  rilevante  ai
sensi dell'articolo 23, comma 2, lettere b) e c); 
    18) «entita' di servizi pensionistici»:  un'entita'  istituita  e
gestita esclusivamente o quasi esclusivamente per investire  fondi  a
beneficio delle entita' di cui al  numero  24),  lettera  a),  o  per
svolgere  attivita'  aventi  carattere   accessorio   rispetto   alle
attivita'  regolamentate  di  cui  al  numero  24),  lettera  a),   a
condizione che l'entita' di servizi pensionistici faccia parte  dello
stesso   gruppo   delle   entita'   che   svolgono   tali   attivita'
regolamentate; 
    19) «entita' statale»: un'entita' che soddisfa tutti  i  seguenti
criteri: 
      a) e' parte integrante di uno Stato o totalmente di  proprieta'
statale,  comprese  eventuali  rispettive  suddivisioni  politiche  o
autorita' locali dello stesso; 
      b) non esercita un'attivita' commerciale  o  imprenditoriale  e
persegue l'obiettivo principale di: 
        1) svolgere una funzione statale; o 
        2)   gestire   o   investire   i   beni   dello    Stato    o
dell'amministrazione  pubblica  mediante  la   realizzazione   e   la
detenzione di investimenti, la gestione patrimoniale  e  le  connesse
attivita'  di  investimento  per  i  beni  dello  Stato  o  di   tale
amministrazione pubblica; 
      c)   risponde   dei   suoi   risultati   allo   Stato   o    ad
un'amministrazione pubblica cui fornisce  una  relazione  informativa
annuale; 
      d)  i   suoi   beni   sono   attribuiti   allo   Stato   o   ad
un'amministrazione pubblica in caso di scioglimento e nella misura in
cui essa distribuisce utili  netti,  questi  ultimi  sono  o  possono
essere destinati esclusivamente allo Stato o a  tale  amministrazione
pubblica. 
    Tra le entita' statali sono incluse le Banche centrali. 
    20) «entita' sussidiaria a controllo congiunto» indica: 
      a)  una  entita'  le  cui  attivita',  passivita',   componenti
positivi  e  negativi   di   reddito   e   flussi   finanziari   sono
contabilizzati voce per voce nel bilancio consolidato di una  entita'
a controllo congiunto sulla  base  di  principi  contabili  conformi,
ovvero che lo  sarebbero  in  base  ai  principi  contabili  conformi
qualora  essa  fosse  stata  obbligata  a  predisporre  il   bilancio
consolidato; o 
      b) una stabile organizzazione la cui casa madre e' una  entita'
a controllo congiunto ovvero una entita'  descritta  alla  precedente
lettera a). In tali casi, la stabile  organizzazione  e'  considerata
una distinta entita' sussidiaria a controllo congiunto; 
    21)  «entita'  trasparente»:  un'entita'   che   e'   considerata
trasparente ai fini fiscali nel Paese in cui e' stata costituita,  in
relazione ai suoi componenti positivi  e  negativi  di  reddito,  gli
utili e le perdite  conseguiti  o  sostenuti,  a  meno  che  non  sia
residente a fini fiscali e assoggettata a  un'imposta  rilevante  sul
reddito o sul profitto in un altro Paese. 
    Un'entita' trasparente e' considerata: 
      a) una «entita' fiscalmente trasparente» per quanto riguarda  i
suoi componenti positivi e  negativi  di  reddito,  gli  utili  o  le
perdite nella misura in cui e' trasparente ai fini fiscali nel  Paese
in cui e' localizzato il soggetto partecipante; 
      b)  una  «entita'  ibrida  inversa»  per  quanto   riguarda   i
componenti positivi e negativi di reddito, gli  utili  o  le  perdite
nella misura in cui non e' trasparente ai fini fiscali nel  Paese  in
cui e' localizzato il soggetto partecipante. 
    Ai fini della presente  definizione,  per  «trasparente  ai  fini
fiscali» si intende il caso in cui le componenti positive e  negative
di reddito, gli utili o le perdite  di  un'entita'  sono  considerati
dalla legislazione di un Paese come se fossero conseguiti o sostenuti
dal partecipante diretto di tale  entita'  in  proporzione  alla  sua
quota  di  partecipazione  detenuta  in  tale  entita'.  Qualora   la
partecipazione in una entita' o in una stabile organizzazione che  fa
parte di un gruppo sia detenuta indirettamente tramite una catena  di
entita'  fiscalmente  trasparenti,  e'  considerata  come  se   fosse
detenuta tramite una struttura  fiscalmente  trasparente.  Un'impresa
che non e'  residente  ai  fini  fiscali  e  non  e'  assoggettata  a
un'imposta rilevante o a un'imposta minima nazionale  equivalente  in
base alla sua sede di direzione, alla sua sede di  costituzione  o  a
criteri  analoghi  e'  considerata  come  un'entita'  trasparente   e
fiscalmente trasparente in relazione alle sue componenti  positive  e
negative di reddito, ai suoi utili e perdite, nella misura in cui: 
      a) i soggetti partecipanti di tale entita' sono localizzati  in
un Paese che considera l'entita' come trasparente ai fini fiscali; 
      b) la sede della sua attivita' non e' nel Paese in cui e' stata
costituita; e 
      c) le componenti positive e negative di reddito, gli utili o le
perdite non sono attribuibili a una stabile organizzazione; 
    22) «esercizio»:  il  periodo  di  rendicontazione  contabile  in
relazione  al  quale  la  controllante  capogruppo   di   un   gruppo
multinazionale o nazionale redige il  proprio  bilancio  consolidato.
Nell'ipotesi in cui la controllante capogruppo non rediga un bilancio
consolidato, il termine esercizio indica  il  periodo  corrispondente
all'anno solare; 
    23) «fondo d'investimento»: un'entita' o uno strumento  giuridico
che soddisfa tutte le seguenti condizioni: 
      a) e' concepito  per  aggregare  attivita'  finanziarie  o  non
finanziarie di una pluralita' di investitori, alcuni  dei  quali  non
collegati tra loro; 
      b) investe tali  attivita'  conformemente  a  una  politica  di
investimento definita; 
      c) consente agli investitori di ridurre i costi di transazione,
di ricerca e di analisi o di ripartire collettivamente il rischio; 
      d) e' costituito principalmente per generare redditi o utili da
investimenti  o  proteggere  da  eventi  o  risultati  particolari  o
generali; 
      e) i suoi investitori  hanno  diritto  a  un  rendimento  sulle
attivita' del fondo o sul reddito derivante da tali attivita',  sulla
base del conferimento effettuato; 
      f) il fondo, o il suo gestore, e'  assoggettato  al  regime  di
regolamentazione dei  fondi  d'investimento,  inclusa  un'appropriata
regolamentazione in materia di  antiriciclaggio  e  protezione  degli
investitori, nel Paese in cui e' stabilito o gestito; 
      g)  e'  gestito  da  un   gestore   di   fondi   d'investimento
professionale che agisce per conto degli investitori; 
    24) «fondo pensione»: 
      a) un'entita' stabilita e gestita in una Paese esclusivamente o
quasi  esclusivamente  per   amministrare   o   erogare   prestazioni
pensionistiche e benefici accessori o collaterali a  persone  fisiche
se: 
        1) tale entita' e' regolamentata in quanto tale da tale Paese
o da una delle sue  suddivisioni  politiche  o  dalle  sue  autorita'
locali; o 
        2) tali prestazioni sono garantite o altrimenti  protette  da
disposizioni regolamentari nazionali e finanziate da un aggregato  di
attivita' detenute tramite un accordo fiduciario o un fiduciante  per
garantire l'adempimento dei corrispondenti obblighi pensionistici  in
caso di insolvenza del gruppo multinazionale di imprese o del  gruppo
nazionale; 
      b) un'entita' di servizi pensionistici; 
    25) «gruppo»: 
      a) un insieme di entita' tra  loro  collegate  per  effetto  di
rapporti di proprieta' o di controllo che sono incluse  nel  bilancio
consolidato della controllante capogruppo, nonche' ogni  impresa  che
ne e' esclusa unicamente a causa delle sue dimensioni, del  principio
di rilevanza o perche' detenuta per la vendita; o 
      b) una entita' che ha una  o  piu'  stabili  organizzazioni,  a
condizione che non faccia parte di un  altro  gruppo  quale  definito
alla lettera a); 
    26) «gruppo a  controllo  congiunto»:  una  entita'  a  controllo
congiunto di cui al  numero  14)  e  le  sue  entita'  sussidiarie  a
controllo congiunto di cui al numero 20). 
    27) «gruppo multinazionale»: qualsiasi gruppo comprendente almeno
una entita' o una stabile organizzazione che non e'  localizzata  nel
Paese della controllante capogruppo; 
    28) «gruppo nazionale»: qualsiasi  gruppo  le  cui  imprese  sono
tutte localizzate nel territorio dello Stato; 
    29) «imposizione integrativa»: la maggiore imposta  calcolata  in
relazione ad un Paese o ad un'impresa a norma dell'articolo 34; 
    30) «imposta accreditabile  non  rilevante»:  qualsiasi  imposta,
diversa da un'imposta accreditabile rilevante, maturata o versata  da
un'impresa, che e': 
      a) rimborsabile al  beneficiario  effettivo  di  un  dividendo,
distribuito  da  tale  impresa  in  relazione  a  tale  dividendo   o
utilizzabile come credito dal beneficiario effettivo a fronte  di  un
debito d'imposta, diverso di un  debito  d'imposta  relativo  a  tale
dividendo; o 
      b) rimborsabile alla societa' che distribuisce un dividendo  ad
un azionista. 
    Ai fini della presente definizione,  per  «imposta  accreditabile
rilevante» si intende un'imposta  rilevante  maturata  o  versata  da
un'impresa - compresa una stabile  organizzazione  -  rimborsabile  o
accreditabile al beneficiario  effettivo  del  dividendo  distribuito
dall'impresa o, nel caso di un'imposta rilevante maturata  o  versata
da una stabile organizzazione, un dividendo  distribuito  dalla  casa
madre, nella misura in cui il rimborso e' esigibile o il  credito  e'
concesso: 
      a) da un Paese diverso da quello che ha  applicato  le  imposte
rilevanti di cui all'articolo 27; 
      b) a un beneficiario effettivo  del  dividendo  assoggettato  a
imposizione a un tasso nominale pari o superiore all'aliquota  minima
d'imposta  sul  dividendo  percepito  a  norma   della   legislazione
nazionale del Paese che ha applicato  le  imposte  rilevanti  di  cui
all'articolo 27 all'impresa; 
      c) a una persona fisica che e' il  beneficiario  effettivo  del
dividendo e fiscalmente residente  nel  Paese  che  ha  applicato  le
imposte rilevanti  di  cui  all'articolo  27  all'impresa  e  che  e'
assoggettata a imposizione a  un  tasso  nominale  pari  o  superiore
all'aliquota d'imposta ordinaria applicabile al reddito ordinario; o 
      d) a un'entita' statale, a un'organizzazione internazionale,  a
un'organizzazione senza scopo di lucro residente, a un fondo pensione
residente, a un'entita' d'investimento residente che non fa parte  di
un gruppo multinazionale o nazionale di imprese, o a una societa'  di
assicurazione sulla vita residente nella misura in cui  il  dividendo
e' percepito in relazione alle attivita' del fondo pensione residente
ed e' assoggettato a imposizione  in  modo  analogo  a  un  dividendo
percepito da un fondo pensione; 
    Ai fini della lettera d): 
      1) un'organizzazione senza scopo di lucro o un  fondo  pensione
e' residente in un Paese se e' ivi costituito e gestito; 
      2) un'entita' d'investimento e' residente in  un  Paese  se  e'
costituita e regolamentata in tale Paese; 
      3) una societa' di assicurazione sulla vita  e'  residente  nel
Paese in cui e' localizzata; 
    31) «imposta  minima  integrativa  equivalente»:  un  insieme  di
regole attuate nel diritto interno di un Paese, a condizione che tale
Paese non attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste: 
      a) siano equivalenti alle  disposizioni  della  Direttiva  (UE)
2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 (di seguito  Direttiva)
o, per quanto riguarda le giurisdizioni degli Stati terzi,  alle  Tax
Challenges Arising from the  Digitalisation  of  the  Economy  Global
Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) («regole OCSE»),  in  base
alle quali la controllante di un gruppo multinazionale o di un gruppo
nazionale calcola e versa l'importo  di  imposizione  integrativa  ad
essa attribuita  in  relazione  alle  imprese  del  gruppo  che  sono
soggette ad una bassa imposizione; 
      b) siano amministrate in  modo  coerente  con  le  disposizioni
della citata Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, con le
regole OCSE; 
    32)  «imposta  minima   nazionale   equivalente»:   una   imposta
integrativa attuata nel diritto interno di un Paese, a condizione che
tale Paese non attribuisca benefici connessi a tali regole e che: 
      a) preveda la determinazione del reddito  o  perdita  rilevante
delle  imprese  localizzate  in   tale   Paese   conformemente   alle
disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda le  giurisdizioni
di Paesi terzi,  alle  regole  OCSE  e  l'applicazione  dell'aliquota
minima d'imposta a tali redditi o  profitti  eccedenti  conformemente
alle disposizioni della Direttiva o, per quanto  riguarda  gli  Stati
terzi, alle regole elaborate dall'OCSE; 
      b) sia  applicata  e  amministrata  in  modo  coerente  con  le
disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati  terzi,
con le regole elaborate dall'OCSE. 
    Ai  fini  della  determinazione  dell'imposta  minima   nazionale
equivalente, il reddito o perdita rilevante ed il profitto  eccedente
puo' essere calcolato  secondo  un  principio  contabile  conforme  o
autorizzato,  con  gli  aggiustamenti   per   rimuovere   distorsioni
competitive   rilevanti,   diverso   da   quello   utilizzato   nella
preparazione del bilancio consolidato dalla controllante capogruppo. 
    33) «imposta minima suppletiva equivalente»: un insieme di regole
attuate nel diritto interno di un Paese, a condizione  che  esso  non
attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste: 
      a) siano equivalenti alle disposizioni previste nella Direttiva
o, per quanto riguarda gli Stati terzi, alle regole OCSE in base alle
quali un Paese  riscuote  la  sua  quota  imputabile  di  imposizione
integrativa di un gruppo multinazionale di imprese che non  e'  stata
applicata nell'ambito dell'imposta minima integrativa  nei  confronti
delle imprese a bassa imposizione di tale gruppo multinazionale; 
      b) sia amministrata in modo coerente con le disposizioni  della
Direttiva o, per quanto gli Stati terzi, con le regole OCSE; 
    34) «impresa»: 
      a) qualsiasi entita' che fa parte di un gruppo multinazionale o
nazionale; e 
      b) qualsiasi stabile organizzazione di una casa  madre  che  fa
parte di un gruppo multinazionale di cui alla lettera a); 
    35) «impresa a bassa imposizione»: 
      a) un'impresa facente parte di un gruppo multinazionale o di un
gruppo nazionale localizzata in un Paese a bassa imposizione; o 
      b) un'entita' apolide che, per un dato esercizio, ha un reddito
rilevante   e   un'aliquota   d'imposizione    effettiva    inferiore
all'aliquota minima d'imposta; 
    36) «impresa dichiarante»: impresa che presenta la  comunicazione
sulle  imposte  di  cui  all'articolo  9  secondo   quanto   disposto
nell'articolo 51; 
    37) «impresa proprietaria»: una impresa che detiene, direttamente
o indirettamente, una partecipazione in un'altra impresa dello stesso
gruppo multinazionale o nazionale; 
    38)  «organizzazione  internazionale»:  qualsiasi  organizzazione
intergovernativa,    compresa    un'organizzazione    sovranazionale,
un'agenzia o ente da essa interamente detenuti, che soddisfa tutte le
seguenti condizioni: 
      a) e' composto principalmente da governi; 
      b) ha concluso con il Paese in cui e' stabilito un  accordo  di
sede o un accordo sostanzialmente simile,  per  esempio  accordi  che
conferiscono  privilegi  e  immunita'  agli  uffici   o   alle   sedi
dell'organizzazione in tale Paese; e 
      c) la legge o i suoi atti  statutari  impediscono  che  il  suo
reddito maturi a beneficio di privati; 
    39)  «organizzazione  senza  scopo  di  lucro»:  un'entita'   che
soddisfa tutti i seguenti criteri: 
      a) e' costituita e gestita nel suo Paese di residenza: 
        1)  esclusivamente  per  finalita'  religiose,  caritatevoli,
scientifiche, artistiche, culturali, sportive, educative o simili; o 
        2)  in  quanto  organizzazione  professionale,   associazione
commerciale,  camera  di  commercio,   organizzazione   del   lavoro,
organizzazione   agricola   o   orticola,   associazione   civica   o
organizzazione attiva esclusivamente per la promozione del  benessere
sociale; 
      b) sostanzialmente tutto il reddito derivante  dalle  attivita'
di cui alla lettera a) e' esente dall'imposta  sul  reddito  nel  suo
Paese di residenza; 
      c) non ha azionisti o soci che esercitano diritti ad ottenere o
beneficiare del suo reddito o del suo patrimonio; 
      d) il reddito o le attivita' dell'entita'  non  possono  essere
distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entita' non
caritatevole, se non: 
        1)   nell'ambito   degli   scopi   di   natura   caritatevole
dell'entita'; 
        2) a titolo di pagamento di una remunerazione congrua  per  i
servizi resi o per l'utilizzo di beni o capitali; o 
        3)  a  titolo  di  pagamento  del  valore  normale  di   beni
acquistati dall'entita'; 
      e)  in  caso  di  risoluzione,  liquidazione   o   scioglimento
dell'entita', tutte le sue  attivita'  devono  essere  distribuite  o
devolute a un'altra organizzazione senza scopo di lucro o allo  Stato
o ad una sua  suddivisione  politica  o  autorita'  locale,  compresa
qualsiasi amministrazione pubblica, del Paese di residenza; 
      f) non esercita un'attivita' commerciale o imprenditoriale  non
direttamente  collegata  alle  finalita'  per  le  quali   e'   stata
istituita; 
    40) «Paese»: identifica uno Stato membro  dell'Unione  europea  o
uno Stato terzo o un territorio terzo con autonomia impositiva; 
    41) «Paese a bassa imposizione»:  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea o un Paese terzo in cui il gruppo multinazionale o  nazionale
abbia,  in  qualsiasi  esercizio,  un   reddito   rilevante   e   sia
assoggettato  a   un'aliquota   d'imposizione   effettiva   inferiore
all'aliquota minima d'imposta; 
    42) «partecipazione»: indica la partecipazione al capitale  o  al
patrimonio di una impresa, qualificata come tale in base ai  principi
contabili conformi o ai  principi  contabili  autorizzati  utilizzati
nella redazione del bilancio consolidato, che comporta la titolarita'
del diritto agli utili, al capitale o alle riserve della impresa.  In
caso di partecipazione indirettamente detenuta, il  suo  valore  deve
essere    calcolato    tenendo    in     considerazione     l'effetto
demoltiplicativo; 
    43) «partecipazione di  controllo»:  una  partecipazione  in  una
entita' in base alla quale il titolare della partecipazione e' tenuto
a consolidarne le attivita', passivita', i ricavi, i costi e i flussi
finanziari applicando il metodo  del  consolidamento  voce  per  voce
secondo un principio  contabile  conforme  o  ai  principi  contabili
autorizzati  o  che  avrebbe  dovuto   consolidarne   le   attivita',
passivita', i ricavi, i costi e i  flussi  finanziari  applicando  il
metodo del consolidamento voce per voce se la controllante capogruppo
fosse stata obbligata  a  predisporre  il  bilancio  consolidato;  si
assume che una impresa detenga le partecipazioni di  controllo  delle
sue stabili organizzazioni; 
    44)   «partecipante   intermedia»:   un'impresa   che    detiene,
direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra impresa
dello stesso gruppo multinazionale o gruppo nazionale e  che  non  si
configura come  controllante  capogruppo,  partecipante  parzialmente
posseduta, stabile organizzazione, entita' d'investimento  o  entita'
assicurativa d'investimento; 
    45) «partecipante parzialmente  posseduta»:  un'impresa,  diversa
dalla  controllante   capogruppo,   dalla   stabile   organizzazione,
dall'entita'   d'investimento   o   dall'entita'   assicurativa    di
investimento,  che  detiene   direttamente   o   indirettamente   una
partecipazione in un'altra impresa dello stesso gruppo multinazionale
o nazionale, i cui diritti agli utili sono detenuti,  direttamente  o
indirettamente, per piu' del 20 per cento da soggetti terzi ossia  da
una o piu' persone fisiche o da una o  piu'  entita'  che  non  fanno
parte del gruppo multinazionale o nazionale; 
    46)  «principio  contabile  autorizzato»:  in  relazione  a   una
impresa, i principi contabili generalmente accettati approvati da  un
organismo contabile autorizzato  nel  Paese  in  cui  e'  localizzata
l'impresa;  ai  fini  della  presente  definizione,   per   organismo
contabile  autorizzato  si  intende  l'organismo   avente   autorita'
giuridica in un Paese per prescrivere, stabilire o accettare principi
contabili a fini di rendicontazione finanziaria; 
    47)  «principio  contabile  conforme»:   i   principi   contabili
internazionali  (IFRS  o  IFRS  adottati  dall'Unione  a  norma   del
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di  principi  contabili
internazionali) e i  principi  contabili  generalmente  accettati  di
Australia, Brasile, Canada, Stati membri dell'Unione  europea,  Stati
membri dello Spazio economico europeo, Hong  Kong  (Cina),  Giappone,
Messico,  Nuova  Zelanda,  Repubblica  popolare  cinese,   Repubblica
dell'India, Repubblica di Corea, Russia, Singapore,  Svizzera,  Regno
Unito e Stati Uniti d'America; 
    48) «redditi passivi»: i seguenti componenti positivi di  reddito
che concorrono a formare il reddito o perdita rilevante a  condizione
che gli stessi siano assoggettati  ad  imposizione  in  capo  ad  una
impresa proprietaria ai sensi delle disposizioni di un  regime  delle
imprese controllate estere o per effetto del  regime  di  trasparenza
fiscale applicato con riferimento ad una entita' ibrida: 
      a) dividendi o proventi assimilati; 
      b) interessi o proventi assimilati; 
      c) canoni di locazione, affitto  o  noleggio  relativi  a  beni
mobili o immobili; 
      d) canoni da proprieta' intellettuale; 
      e) rendite; 
      f) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  di  beni  e
diritti che generano i redditi di cui alle precedenti lettere; 
    49) «reddito o perdita rilevante»: il valore dell'utile o perdita
contabile   netta   dell'esercizio   di   una   impresa   rettificato
conformemente alle regole di cui ai capi III, VI e VII. Per  «perdita
rilevante» si intende un  importo  negativo  o  pari  a  zero  e  per
«reddito rilevante» s'intende un importo positivo; 
    50) «regime di imposizione sull'utile distribuito»: un regime  di
imposizione sul reddito delle societa' che: 
      a) applica l'imposta sul reddito sugli utili solo  quando  tali
utili sono distribuiti o si ritiene siano distribuiti agli  azionisti
o  quando   la   societa'   sostiene   determinate   spese   estranee
all'esercizio della sua attivita' d'impresa; 
      b)  applica  un'imposta  ad  un'aliquota   pari   o   superiore
all'aliquota minima d'imposta; e 
      c) era in vigore il 1° luglio 2021 o prima di tale data; 
    51) «regime fiscale delle societa' controllate estere»: il regime
fiscale previsto dall'articolo 167 del D.P.R. 22  dicembre  1986,  n.
917 (di seguito TUIR), dall'articolo 7 della Direttiva (UE) 2016/1164
del Consiglio, del 12  luglio  2016,  ovvero  un  insieme  di  regole
analoghe, diverse da quelle relative all'imposta minima integrativa o
dell'imposta minima integrativa equivalente, adottate anche da  altri
Paesi in base alle quali un socio diretto o indiretto  di  un'entita'
estera o la casa madre di una stabile organizzazione in esenzione  e'
assoggettato o assoggettata a imposizione sulla  sua  quota  parte  o
sulla totalita' dei redditi  percepiti  da  tale  impresa  o  stabile
organizzazione indipendentemente dal fatto  che  tali  redditi  siano
distribuiti; 
    52) «stabile organizzazione»: 
      a) una sede di  affari,  inclusa  una  fattispecie  assimilata,
localizzata in un Paese in cui tale sede o fattispecie e' considerata
una  stabile  organizzazione  in  conformita'  alle  previsioni   ivi
applicabili di una convenzione per evitare le doppie  imposizioni,  a
condizione che tale  Paese  le  attribuisca  fiscalmente  il  reddito
conformemente a una disposizione analoga all'articolo 7  del  modello
di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito  e
sul patrimonio (di seguito Modello OCSE); 
      b) nel caso in cui non  sia  applicabile  una  convenzione  per
evitare le doppie imposizioni sul reddito, una sede d'affari, inclusa
una  fattispecie  assimilata,   con   riferimento   alla   quale   la
legislazione interna di un Paese assoggetta ad imposizione il reddito
netto  ad  essa  attribuibile  con  modalita'   similari   a   quelle
applicabili  per  l'imposizione  dei  redditi  dei  propri  residenti
fiscali; 
      c) nel caso in cui un Paese non abbia un sistema di imposizione
sui  redditi,  una  sede  d'affari,  inclusa  una  sede  d'affari   o
fattispecie assimilata, ivi ubicata che sarebbe trattata come stabile
organizzazione secondo il Modello OCSE, a condizione che  tale  Paese
avrebbe avuto, ai sensi dell'articolo 7 di tale modello,  il  diritto
di assoggettare ad imposizione detto reddito; o 
      d)  una  sede  d'affari,  o  una  fattispecie  assimilata,  non
ricompresa nelle ipotesi di cui alle lettere da (a) a (c)  attraverso
la quale e'  esercitata  un'attivita'  imprenditoriale  in  un  Paese
diverso da quello di localizzazione della casa madre a condizione che
il  Paese  di  localizzazione  di  quest'ultima  esenti  il   reddito
attribuibile a tali attivita'; 
    53) «l'utile  da  attivita'  accessorie  al  trasporto  marittimo
internazionale»: l'utile netto conseguito  da  una  impresa  relativo
alle  seguenti  attivita'  da  essa  esercitate  in  connessione  con
l'attivita' di trasporto di persone  e  merci  per  nave  nell'ambito
dell'attivita' internazionale: 
      1) attivita' di noleggio di una nave  priva  dell'equipaggio  e
delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento  a  favore  di
un'altra impresa di trasporto marittimo, non appartenente al  gruppo,
a condizione  che  la  durata  del  contratto  di  noleggio  non  sia
superiore a tre anni; 
      2) vendita di biglietti emessi da altre  imprese  di  trasporto
marittimo, appartenenti o meno al gruppo, in  relazione  alla  tratta
interna di un trasporto internazionale; 
      3)  attivita'  di  noleggio  e  deposito  a  breve  termine  di
container ed incasso di penali collegate  alla  ritardata  riconsegna
degli stessi; 
      4) fornitura di servizi di ingegneria,  manutenzione,  gestione
merci, ristorazione e  servizi  alla  clientela  a  favore  di  altre
imprese di trasporto marittimo appartenenti o meno al gruppo; 
      5) investimenti accessori che  costituiscono  parte  integrante
dell'attivita' di trasporto di merci o di passeggeri nell'ambito  del
traffico internazionale. 
    54) «utile da trasporto marittimo internazionale»: indica l'utile
netto  conseguito  da  una  impresa  dall'esercizio  delle   seguenti
attivita',  a  condizione  che  il  trasporto  non   sia   effettuato
esclusivamente tra localita' situate all'interno del  territorio  del
medesimo Paese: 
      1) trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone
o merci  per  mezzo  di  nave  di  proprieta',  noleggiata  ovvero  a
qualsiasi titolo a sua disposizione; 
      2) trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone
o merci per mezzo di nave  in  base  a  contratti  che  prevedono  la
disponibilita' di suoi predeterminati spazi; 
      3) noleggio  di  nave  adibita  al  trasporto  nell'ambito  del
traffico internazionale di persone o merci, corredata  di  equipaggio
nonche' delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento; 
      4) noleggio di una nave adibita al  trasporto  nell'ambito  del
traffico internazionale di persone o merci, priva  dell'equipaggio  e
delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento, a  favore  di
un'altra  impresa  del  gruppo  che  esercita   trasporto   marittimo
internazionale; 
      5)  partecipazione  ad  una  associazione  di  imprese   o   ad
un'agenzia operativa internazionale per il trasporto di  merci  o  di
passeggeri via nave nell'ambito del traffico internazionale; 
      6) alienazione di una  nave  utilizzata  per  il  trasporto  di
persone o merci nell'ambito del traffico internazionale, a condizione
che la stessa sia stata detenuta dall'impresa per  almeno  1  anno  e
correttamente  classificata   in   bilancio   come   immobilizzazione
materiale. 
     55) «valore  contabile  netto  dei  beni  tangibili»:  la  media
aritmetica semplice del valore contabile dei beni tangibili, al netto
di ammortamenti e svalutazioni, registrato all'inizio  ed  alla  fine
dell'esercizio e riportato in bilancio; 
    56) «veicolo  di  investimento  immobiliare»:  un'entita'  i  cui
attivi sono prevalentemente costituiti da  beni  immobili  ed  i  cui
titoli di partecipazione al capitale o al patrimonio sono  ampiamente
diffusi tra il pubblico  laddove  le  modalita'  di  imposizione  del
reddito da  essa  prodotto  in  un  determinato  periodo  di  imposta
comportano, entro il periodo di imposta successivo, un unico  livello
di imposizione a livello  dell'entita'  ovvero  a  livello  dei  suoi
partecipanti al capitale ed al patrimonio.