Allegato A (previsto dall'articolo 8, comma 1) 1) «aliquota minima d'imposta»: il quindici per cento (15%); 2) «altri crediti d'imposta»: crediti di imposta non rimborsabili e non trasferibili che possono essere utilizzati dal titolare originario per compensare i propri debiti per imposte rilevanti. 3) «bilancio consolidato»: a) il bilancio predisposto da una entita' secondo un principio contabile conforme, in cui le attivita', le passivita', i componenti positivi e negativi di reddito e i flussi di cassa di tale entita' e di qualsiasi entita' in cui essa detiene una partecipazione di controllo sono indicati come quelli di un unico soggetto economico; b) per i gruppi di cui al numero 25), lettera b), il bilancio predisposto da una entita' secondo un principio contabile conforme; c) il bilancio di cui alle lettere a) o b) della controllante capogruppo che non e' redatto secondo un principio contabile conforme e che e' stato successivamente rettificato per evitare distorsioni competitive rilevanti; d) al di fuori delle fattispecie previste alle precedenti lettere a), b) o c), il bilancio che sarebbe stato predisposto dalla controllante capogruppo qualora ne fosse stata obbligata nel presupposto che esso sarebbe stato redatto secondo principi contabili autorizzati che possono essere conformi o altri principi contabili, quest'ultimi rettificati al fine di evitare distorsioni competitive rilevanti; 4) «casa madre»: un'entita' che include nel proprio bilancio il valore dell'utile o perdita contabile netta di una stabile organizzazione; 5) «controllante»: una controllante capogruppo che non e' un'entita' esclusa, una partecipante intermedia o una partecipante parzialmente posseduta; 6) «controllante capogruppo»: a) una entita' che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in qualsiasi altra entita' e che non e' detenuta, direttamente o indirettamente, da un'altra entita' con una partecipazione di controllo in essa; o b) la casa madre di un gruppo quale definito al numero 25), lettera b); 7) «credito d'imposta negoziabile»: un credito d'imposta trasferibile che puo' essere utilizzato dal suo titolare per compensare le imposte rilevanti del Paese che ha concesso il credito e che rispetta le seguenti due condizioni che debbono essere valutate separatamente in capo al soggetto a cui il credito e' stato originariamente concesso (titolare originario) ed in capo al soggetto che ne e' diventato successivamente titolare (titolare successivo): a) la condizione legale si considera rispettata con riferimento al: 1) titolare originario, se la normativa del Paese che lo ha istituito ne prevede la cedibilita' a favore di un soggetto terzo nell'esercizio con riferimento al quale il credito e' stato riconosciuto o entro la fine del quindicesimo mese successivo al termine dell'esercizio in cui sono soddisfatte le condizioni per il suo ottenimento; 2) titolare successivo, se la normativa del Paese che lo ha istituito prevede la possibilita' di effettuare ulteriori cessioni a soggetti terzi nello stesso esercizio in cui il credito e' stato trasferito al titolare successivo a condizione che la cessione non sia assoggettata a vincoli legali piu' stringenti rispetto a quelli posti in capo al titolare originario. b) la condizione di mercato si considera rispettata con riferimento al: 1) titolare originario, se il credito e' ceduto a un soggetto terzo entro la fine del quindicesimo mese successivo al termine dell'esercizio in cui sono state soddisfatte le condizioni per l'ottenimento del credito, per un corrispettivo non inferiore al valore stabilito alla successiva lettera c) ovvero, se non ceduto o ceduto a favore di parti correlate, a condizione che sul mercato esistano transazioni similari tra soggetti terzi, per un corrispettivo non inferiore al valore stabilito alla successiva lettera c), nel periodo ricompreso tra la fine dell'esercizio in cui sono state soddisfatte le condizioni per l'ottenimento del credito e la fine del quindicesimo mese ad esso successivo; 2) titolare successivo, se il credito e' stato acquistato da un soggetto terzo per un corrispettivo non inferiore al valore stabilito alla successiva lettera c); c) il valore e' pari all'80 per cento del valore attuale netto del credito di imposta. d) ai fini delle lettere a) e b): 1) per «soggetti terzi», si intendono soggetti nei quali un soggetto detiene, direttamente o indirettamente, meno del 50 per cento del diritto agli utili e, nei casi di societa', anche dei diritti di voto nell'altro soggetto ovvero soggetti nei quali un terzo soggetto detiene, direttamente o indirettamente, meno del 50 per cento del diritto agli utili e, nei casi di societa', anche dei diritti di voto negli altri due soggetti; 2) per «parti correlate», si intendono i soggetti diversi dai soggetti terzi ed in ogni caso i soggetti nei quali uno ha il controllo, anche di fatto, dell'altro o sono entrambi sotto il controllo di un terzo soggetto. e) ai fini della lettera c), il valore attuale netto deve essere calcolato tenendo conto dei seguenti elementi: 1) il valore del credito di imposta e' pari al suo valore nominale ovvero alla porzione dello stesso non ancora utilizzata in compensazione; 2) il tasso di attualizzazione e' pari al tasso di rendimento di un titolo di Stato emesso dallo stesso Paese che ha istituito il credito di imposta avente una durata analoga al periodo minimo di utilizzo del credito di imposta, con il limite massino di durata quinquennale, emesso nello stesso anno in cui la titolarita' del credito e' stato trasferito; 3) i flussi di cassa che debbono essere considerati ai fini del calcolo del valore attuale netto sono, per ciascun esercizio, pari all'ammontare massimo del valore del credito di imposta che in detto periodo puo' essere utilizzato in compensazione. 8) «credito d'imposta non negoziabile»: un credito d'imposta trasferibile che non soddisfa una o piu' condizioni per essere definito credito d'imposta negoziabile. 9) «credito d'imposta rimborsabile non qualificato»: un credito d'imposta che non e' un credito d'imposta rimborsabile qualificato, ma che e' rimborsabile in tutto o in parte; 10) «credito d'imposta rimborsabile qualificato»: a) un credito d'imposta rimborsabile concepito in modo tale da dover essere pagato in contanti o equivalente a contanti a un'impresa entro quattro anni dalla data in cui la stessa ha il diritto di ricevere il credito d'imposta rimborsabile ai sensi della legislazione del Paese che concede il credito; o b) se il credito d'imposta e' parzialmente rimborsabile, la parte del credito d'imposta rimborsabile che e' pagabile in contanti o equivalente a contanti a un'impresa entro quattro anni dalla data in cui la stessa ha il diritto di ricevere il credito d'imposta rimborsabile parziale. Un credito d'imposta rimborsabile qualificato non include alcun ammontare di imposta accreditabile o rimborsabile in virtu' di un'imposta accreditabile rilevante o di un'imposta accreditabile non rilevante; 11) «credito d'imposta trasferibile»: un credito d'imposta che puo' essere oggetto di una o piu' cessioni in base alla normativa civilistica e fiscale del Paese che ha istituito il credito. I crediti d'imposta trasferibili si distinguono in crediti d'imposta negoziabili e crediti d'imposta non negoziabili. 12) «distorsione competitiva rilevante»: l'effetto dell'applicazione di principi contabili generalmente accettati, o di una sua procedura, che in un esercizio comporta una variazione complessiva nella contabilizzazione di componenti reddituali superiore a 75 milioni di euro rispetto all'importo che sarebbe stato determinato applicando i principi contabili internazionali (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002); 13) «entita'»: qualsiasi persona giuridica o qualsiasi soggetto, diverso da una persona fisica, che predispone proprie scritture contabili. Questo termine non include lo Stato o una sua suddivisione politica o amministrativa centrale, locale o ente che svolge funzioni statali; 14) «entita' a controllo congiunto»: una entita' i cui risultati economici, patrimoniali e finanziari sono contabilizzati con il metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato della controllante capogruppo a condizione che quest'ultima detenga in essa, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 50 per cento. La definizione di entita' a controllo congiunto non include: a) la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale che applica la Direttiva o le regole OCSE; b) una entita' esclusa di cui all'articolo 11; c) una entita' la cui partecipazione e' detenuta direttamente da una entita' esclusa appartenente ad un gruppo multinazionale o nazionale e che: 1) opera esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attivita' o investire fondi a beneficio dei suoi investitori; o 2) esercita attivita' che sono accessorie a quelle esercitate da una entita' esclusa; o 3) il suo reddito e' escluso dal calcolo del reddito o perdita rilevante ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettere b) e c); 4) una entita' che e' detenuta da un gruppo multinazionale o nazionale composto esclusivamente da entita' escluse; 5) una entita' sussidiaria a controllo congiunto; 15) «entita' assicurativa di investimento»: una entita' che soddisferebbe la definizione di fondo di investimento di cui al numero 23) o di veicolo di investimento immobiliare di cui al numero 56), se non fosse costituita in relazione a passivita' derivanti da un contratto assicurativo o di rendita e non fosse interamente posseduta da una o piu' imprese assicurative dello stesso gruppo soggette a regolamentazione nel Paese in cui sono localizzate. 16) «entita' designata»: l'impresa, diversa dalla controllante capogruppo, che e' stata designata dal gruppo multinazionale o dal gruppo nazionale ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 51 per conto del gruppo stesso; 17) «entita' d'investimento»: a) un fondo d'investimento o un veicolo di investimento immobiliare; b) un'entita' il cui capitale e' detenuto per almeno il 95 per cento, direttamente da un'entita' di cui alla lettera a) o attraverso una o piu' di esse e che detiene esclusivamente o quasi esclusivamente attivita' o investe fondi a beneficio dei suoi investitori; o c) un'entita' il cui valore e' detenuto per almeno l'85 per cento da un'entita' di cui alla lettera a), a condizione che il suo reddito sia sostanzialmente costituito da dividendi o plusvalenze o minusvalenze esclusi dal calcolo del reddito o perdita rilevante ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettere b) e c); 18) «entita' di servizi pensionistici»: un'entita' istituita e gestita esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio delle entita' di cui al numero 24), lettera a), o per svolgere attivita' aventi carattere accessorio rispetto alle attivita' regolamentate di cui al numero 24), lettera a), a condizione che l'entita' di servizi pensionistici faccia parte dello stesso gruppo delle entita' che svolgono tali attivita' regolamentate; 19) «entita' statale»: un'entita' che soddisfa tutti i seguenti criteri: a) e' parte integrante di uno Stato o totalmente di proprieta' statale, comprese eventuali rispettive suddivisioni politiche o autorita' locali dello stesso; b) non esercita un'attivita' commerciale o imprenditoriale e persegue l'obiettivo principale di: 1) svolgere una funzione statale; o 2) gestire o investire i beni dello Stato o dell'amministrazione pubblica mediante la realizzazione e la detenzione di investimenti, la gestione patrimoniale e le connesse attivita' di investimento per i beni dello Stato o di tale amministrazione pubblica; c) risponde dei suoi risultati allo Stato o ad un'amministrazione pubblica cui fornisce una relazione informativa annuale; d) i suoi beni sono attribuiti allo Stato o ad un'amministrazione pubblica in caso di scioglimento e nella misura in cui essa distribuisce utili netti, questi ultimi sono o possono essere destinati esclusivamente allo Stato o a tale amministrazione pubblica. Tra le entita' statali sono incluse le Banche centrali. 20) «entita' sussidiaria a controllo congiunto» indica: a) una entita' le cui attivita', passivita', componenti positivi e negativi di reddito e flussi finanziari sono contabilizzati voce per voce nel bilancio consolidato di una entita' a controllo congiunto sulla base di principi contabili conformi, ovvero che lo sarebbero in base ai principi contabili conformi qualora essa fosse stata obbligata a predisporre il bilancio consolidato; o b) una stabile organizzazione la cui casa madre e' una entita' a controllo congiunto ovvero una entita' descritta alla precedente lettera a). In tali casi, la stabile organizzazione e' considerata una distinta entita' sussidiaria a controllo congiunto; 21) «entita' trasparente»: un'entita' che e' considerata trasparente ai fini fiscali nel Paese in cui e' stata costituita, in relazione ai suoi componenti positivi e negativi di reddito, gli utili e le perdite conseguiti o sostenuti, a meno che non sia residente a fini fiscali e assoggettata a un'imposta rilevante sul reddito o sul profitto in un altro Paese. Un'entita' trasparente e' considerata: a) una «entita' fiscalmente trasparente» per quanto riguarda i suoi componenti positivi e negativi di reddito, gli utili o le perdite nella misura in cui e' trasparente ai fini fiscali nel Paese in cui e' localizzato il soggetto partecipante; b) una «entita' ibrida inversa» per quanto riguarda i componenti positivi e negativi di reddito, gli utili o le perdite nella misura in cui non e' trasparente ai fini fiscali nel Paese in cui e' localizzato il soggetto partecipante. Ai fini della presente definizione, per «trasparente ai fini fiscali» si intende il caso in cui le componenti positive e negative di reddito, gli utili o le perdite di un'entita' sono considerati dalla legislazione di un Paese come se fossero conseguiti o sostenuti dal partecipante diretto di tale entita' in proporzione alla sua quota di partecipazione detenuta in tale entita'. Qualora la partecipazione in una entita' o in una stabile organizzazione che fa parte di un gruppo sia detenuta indirettamente tramite una catena di entita' fiscalmente trasparenti, e' considerata come se fosse detenuta tramite una struttura fiscalmente trasparente. Un'impresa che non e' residente ai fini fiscali e non e' assoggettata a un'imposta rilevante o a un'imposta minima nazionale equivalente in base alla sua sede di direzione, alla sua sede di costituzione o a criteri analoghi e' considerata come un'entita' trasparente e fiscalmente trasparente in relazione alle sue componenti positive e negative di reddito, ai suoi utili e perdite, nella misura in cui: a) i soggetti partecipanti di tale entita' sono localizzati in un Paese che considera l'entita' come trasparente ai fini fiscali; b) la sede della sua attivita' non e' nel Paese in cui e' stata costituita; e c) le componenti positive e negative di reddito, gli utili o le perdite non sono attribuibili a una stabile organizzazione; 22) «esercizio»: il periodo di rendicontazione contabile in relazione al quale la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale redige il proprio bilancio consolidato. Nell'ipotesi in cui la controllante capogruppo non rediga un bilancio consolidato, il termine esercizio indica il periodo corrispondente all'anno solare; 23) «fondo d'investimento»: un'entita' o uno strumento giuridico che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) e' concepito per aggregare attivita' finanziarie o non finanziarie di una pluralita' di investitori, alcuni dei quali non collegati tra loro; b) investe tali attivita' conformemente a una politica di investimento definita; c) consente agli investitori di ridurre i costi di transazione, di ricerca e di analisi o di ripartire collettivamente il rischio; d) e' costituito principalmente per generare redditi o utili da investimenti o proteggere da eventi o risultati particolari o generali; e) i suoi investitori hanno diritto a un rendimento sulle attivita' del fondo o sul reddito derivante da tali attivita', sulla base del conferimento effettuato; f) il fondo, o il suo gestore, e' assoggettato al regime di regolamentazione dei fondi d'investimento, inclusa un'appropriata regolamentazione in materia di antiriciclaggio e protezione degli investitori, nel Paese in cui e' stabilito o gestito; g) e' gestito da un gestore di fondi d'investimento professionale che agisce per conto degli investitori; 24) «fondo pensione»: a) un'entita' stabilita e gestita in una Paese esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o erogare prestazioni pensionistiche e benefici accessori o collaterali a persone fisiche se: 1) tale entita' e' regolamentata in quanto tale da tale Paese o da una delle sue suddivisioni politiche o dalle sue autorita' locali; o 2) tali prestazioni sono garantite o altrimenti protette da disposizioni regolamentari nazionali e finanziate da un aggregato di attivita' detenute tramite un accordo fiduciario o un fiduciante per garantire l'adempimento dei corrispondenti obblighi pensionistici in caso di insolvenza del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale; b) un'entita' di servizi pensionistici; 25) «gruppo»: a) un insieme di entita' tra loro collegate per effetto di rapporti di proprieta' o di controllo che sono incluse nel bilancio consolidato della controllante capogruppo, nonche' ogni impresa che ne e' esclusa unicamente a causa delle sue dimensioni, del principio di rilevanza o perche' detenuta per la vendita; o b) una entita' che ha una o piu' stabili organizzazioni, a condizione che non faccia parte di un altro gruppo quale definito alla lettera a); 26) «gruppo a controllo congiunto»: una entita' a controllo congiunto di cui al numero 14) e le sue entita' sussidiarie a controllo congiunto di cui al numero 20). 27) «gruppo multinazionale»: qualsiasi gruppo comprendente almeno una entita' o una stabile organizzazione che non e' localizzata nel Paese della controllante capogruppo; 28) «gruppo nazionale»: qualsiasi gruppo le cui imprese sono tutte localizzate nel territorio dello Stato; 29) «imposizione integrativa»: la maggiore imposta calcolata in relazione ad un Paese o ad un'impresa a norma dell'articolo 34; 30) «imposta accreditabile non rilevante»: qualsiasi imposta, diversa da un'imposta accreditabile rilevante, maturata o versata da un'impresa, che e': a) rimborsabile al beneficiario effettivo di un dividendo, distribuito da tale impresa in relazione a tale dividendo o utilizzabile come credito dal beneficiario effettivo a fronte di un debito d'imposta, diverso di un debito d'imposta relativo a tale dividendo; o b) rimborsabile alla societa' che distribuisce un dividendo ad un azionista. Ai fini della presente definizione, per «imposta accreditabile rilevante» si intende un'imposta rilevante maturata o versata da un'impresa - compresa una stabile organizzazione - rimborsabile o accreditabile al beneficiario effettivo del dividendo distribuito dall'impresa o, nel caso di un'imposta rilevante maturata o versata da una stabile organizzazione, un dividendo distribuito dalla casa madre, nella misura in cui il rimborso e' esigibile o il credito e' concesso: a) da un Paese diverso da quello che ha applicato le imposte rilevanti di cui all'articolo 27; b) a un beneficiario effettivo del dividendo assoggettato a imposizione a un tasso nominale pari o superiore all'aliquota minima d'imposta sul dividendo percepito a norma della legislazione nazionale del Paese che ha applicato le imposte rilevanti di cui all'articolo 27 all'impresa; c) a una persona fisica che e' il beneficiario effettivo del dividendo e fiscalmente residente nel Paese che ha applicato le imposte rilevanti di cui all'articolo 27 all'impresa e che e' assoggettata a imposizione a un tasso nominale pari o superiore all'aliquota d'imposta ordinaria applicabile al reddito ordinario; o d) a un'entita' statale, a un'organizzazione internazionale, a un'organizzazione senza scopo di lucro residente, a un fondo pensione residente, a un'entita' d'investimento residente che non fa parte di un gruppo multinazionale o nazionale di imprese, o a una societa' di assicurazione sulla vita residente nella misura in cui il dividendo e' percepito in relazione alle attivita' del fondo pensione residente ed e' assoggettato a imposizione in modo analogo a un dividendo percepito da un fondo pensione; Ai fini della lettera d): 1) un'organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione e' residente in un Paese se e' ivi costituito e gestito; 2) un'entita' d'investimento e' residente in un Paese se e' costituita e regolamentata in tale Paese; 3) una societa' di assicurazione sulla vita e' residente nel Paese in cui e' localizzata; 31) «imposta minima integrativa equivalente»: un insieme di regole attuate nel diritto interno di un Paese, a condizione che tale Paese non attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste: a) siano equivalenti alle disposizioni della Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 (di seguito Direttiva) o, per quanto riguarda le giurisdizioni degli Stati terzi, alle Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) («regole OCSE»), in base alle quali la controllante di un gruppo multinazionale o di un gruppo nazionale calcola e versa l'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita in relazione alle imprese del gruppo che sono soggette ad una bassa imposizione; b) siano amministrate in modo coerente con le disposizioni della citata Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, con le regole OCSE; 32) «imposta minima nazionale equivalente»: una imposta integrativa attuata nel diritto interno di un Paese, a condizione che tale Paese non attribuisca benefici connessi a tali regole e che: a) preveda la determinazione del reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate in tale Paese conformemente alle disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di Paesi terzi, alle regole OCSE e l'applicazione dell'aliquota minima d'imposta a tali redditi o profitti eccedenti conformemente alle disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, alle regole elaborate dall'OCSE; b) sia applicata e amministrata in modo coerente con le disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, con le regole elaborate dall'OCSE. Ai fini della determinazione dell'imposta minima nazionale equivalente, il reddito o perdita rilevante ed il profitto eccedente puo' essere calcolato secondo un principio contabile conforme o autorizzato, con gli aggiustamenti per rimuovere distorsioni competitive rilevanti, diverso da quello utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato dalla controllante capogruppo. 33) «imposta minima suppletiva equivalente»: un insieme di regole attuate nel diritto interno di un Paese, a condizione che esso non attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste: a) siano equivalenti alle disposizioni previste nella Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, alle regole OCSE in base alle quali un Paese riscuote la sua quota imputabile di imposizione integrativa di un gruppo multinazionale di imprese che non e' stata applicata nell'ambito dell'imposta minima integrativa nei confronti delle imprese a bassa imposizione di tale gruppo multinazionale; b) sia amministrata in modo coerente con le disposizioni della Direttiva o, per quanto gli Stati terzi, con le regole OCSE; 34) «impresa»: a) qualsiasi entita' che fa parte di un gruppo multinazionale o nazionale; e b) qualsiasi stabile organizzazione di una casa madre che fa parte di un gruppo multinazionale di cui alla lettera a); 35) «impresa a bassa imposizione»: a) un'impresa facente parte di un gruppo multinazionale o di un gruppo nazionale localizzata in un Paese a bassa imposizione; o b) un'entita' apolide che, per un dato esercizio, ha un reddito rilevante e un'aliquota d'imposizione effettiva inferiore all'aliquota minima d'imposta; 36) «impresa dichiarante»: impresa che presenta la comunicazione sulle imposte di cui all'articolo 9 secondo quanto disposto nell'articolo 51; 37) «impresa proprietaria»: una impresa che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra impresa dello stesso gruppo multinazionale o nazionale; 38) «organizzazione internazionale»: qualsiasi organizzazione intergovernativa, compresa un'organizzazione sovranazionale, un'agenzia o ente da essa interamente detenuti, che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) e' composto principalmente da governi; b) ha concluso con il Paese in cui e' stabilito un accordo di sede o un accordo sostanzialmente simile, per esempio accordi che conferiscono privilegi e immunita' agli uffici o alle sedi dell'organizzazione in tale Paese; e c) la legge o i suoi atti statutari impediscono che il suo reddito maturi a beneficio di privati; 39) «organizzazione senza scopo di lucro»: un'entita' che soddisfa tutti i seguenti criteri: a) e' costituita e gestita nel suo Paese di residenza: 1) esclusivamente per finalita' religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive, educative o simili; o 2) in quanto organizzazione professionale, associazione commerciale, camera di commercio, organizzazione del lavoro, organizzazione agricola o orticola, associazione civica o organizzazione attiva esclusivamente per la promozione del benessere sociale; b) sostanzialmente tutto il reddito derivante dalle attivita' di cui alla lettera a) e' esente dall'imposta sul reddito nel suo Paese di residenza; c) non ha azionisti o soci che esercitano diritti ad ottenere o beneficiare del suo reddito o del suo patrimonio; d) il reddito o le attivita' dell'entita' non possono essere distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entita' non caritatevole, se non: 1) nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entita'; 2) a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi o per l'utilizzo di beni o capitali; o 3) a titolo di pagamento del valore normale di beni acquistati dall'entita'; e) in caso di risoluzione, liquidazione o scioglimento dell'entita', tutte le sue attivita' devono essere distribuite o devolute a un'altra organizzazione senza scopo di lucro o allo Stato o ad una sua suddivisione politica o autorita' locale, compresa qualsiasi amministrazione pubblica, del Paese di residenza; f) non esercita un'attivita' commerciale o imprenditoriale non direttamente collegata alle finalita' per le quali e' stata istituita; 40) «Paese»: identifica uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato terzo o un territorio terzo con autonomia impositiva; 41) «Paese a bassa imposizione»: uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo in cui il gruppo multinazionale o nazionale abbia, in qualsiasi esercizio, un reddito rilevante e sia assoggettato a un'aliquota d'imposizione effettiva inferiore all'aliquota minima d'imposta; 42) «partecipazione»: indica la partecipazione al capitale o al patrimonio di una impresa, qualificata come tale in base ai principi contabili conformi o ai principi contabili autorizzati utilizzati nella redazione del bilancio consolidato, che comporta la titolarita' del diritto agli utili, al capitale o alle riserve della impresa. In caso di partecipazione indirettamente detenuta, il suo valore deve essere calcolato tenendo in considerazione l'effetto demoltiplicativo; 43) «partecipazione di controllo»: una partecipazione in una entita' in base alla quale il titolare della partecipazione e' tenuto a consolidarne le attivita', passivita', i ricavi, i costi e i flussi finanziari applicando il metodo del consolidamento voce per voce secondo un principio contabile conforme o ai principi contabili autorizzati o che avrebbe dovuto consolidarne le attivita', passivita', i ricavi, i costi e i flussi finanziari applicando il metodo del consolidamento voce per voce se la controllante capogruppo fosse stata obbligata a predisporre il bilancio consolidato; si assume che una impresa detenga le partecipazioni di controllo delle sue stabili organizzazioni; 44) «partecipante intermedia»: un'impresa che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra impresa dello stesso gruppo multinazionale o gruppo nazionale e che non si configura come controllante capogruppo, partecipante parzialmente posseduta, stabile organizzazione, entita' d'investimento o entita' assicurativa d'investimento; 45) «partecipante parzialmente posseduta»: un'impresa, diversa dalla controllante capogruppo, dalla stabile organizzazione, dall'entita' d'investimento o dall'entita' assicurativa di investimento, che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione in un'altra impresa dello stesso gruppo multinazionale o nazionale, i cui diritti agli utili sono detenuti, direttamente o indirettamente, per piu' del 20 per cento da soggetti terzi ossia da una o piu' persone fisiche o da una o piu' entita' che non fanno parte del gruppo multinazionale o nazionale; 46) «principio contabile autorizzato»: in relazione a una impresa, i principi contabili generalmente accettati approvati da un organismo contabile autorizzato nel Paese in cui e' localizzata l'impresa; ai fini della presente definizione, per organismo contabile autorizzato si intende l'organismo avente autorita' giuridica in un Paese per prescrivere, stabilire o accettare principi contabili a fini di rendicontazione finanziaria; 47) «principio contabile conforme»: i principi contabili internazionali (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali) e i principi contabili generalmente accettati di Australia, Brasile, Canada, Stati membri dell'Unione europea, Stati membri dello Spazio economico europeo, Hong Kong (Cina), Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Repubblica popolare cinese, Repubblica dell'India, Repubblica di Corea, Russia, Singapore, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti d'America; 48) «redditi passivi»: i seguenti componenti positivi di reddito che concorrono a formare il reddito o perdita rilevante a condizione che gli stessi siano assoggettati ad imposizione in capo ad una impresa proprietaria ai sensi delle disposizioni di un regime delle imprese controllate estere o per effetto del regime di trasparenza fiscale applicato con riferimento ad una entita' ibrida: a) dividendi o proventi assimilati; b) interessi o proventi assimilati; c) canoni di locazione, affitto o noleggio relativi a beni mobili o immobili; d) canoni da proprieta' intellettuale; e) rendite; f) le plusvalenze realizzate mediante cessione di beni e diritti che generano i redditi di cui alle precedenti lettere; 49) «reddito o perdita rilevante»: il valore dell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio di una impresa rettificato conformemente alle regole di cui ai capi III, VI e VII. Per «perdita rilevante» si intende un importo negativo o pari a zero e per «reddito rilevante» s'intende un importo positivo; 50) «regime di imposizione sull'utile distribuito»: un regime di imposizione sul reddito delle societa' che: a) applica l'imposta sul reddito sugli utili solo quando tali utili sono distribuiti o si ritiene siano distribuiti agli azionisti o quando la societa' sostiene determinate spese estranee all'esercizio della sua attivita' d'impresa; b) applica un'imposta ad un'aliquota pari o superiore all'aliquota minima d'imposta; e c) era in vigore il 1° luglio 2021 o prima di tale data; 51) «regime fiscale delle societa' controllate estere»: il regime fiscale previsto dall'articolo 167 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), dall'articolo 7 della Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, ovvero un insieme di regole analoghe, diverse da quelle relative all'imposta minima integrativa o dell'imposta minima integrativa equivalente, adottate anche da altri Paesi in base alle quali un socio diretto o indiretto di un'entita' estera o la casa madre di una stabile organizzazione in esenzione e' assoggettato o assoggettata a imposizione sulla sua quota parte o sulla totalita' dei redditi percepiti da tale impresa o stabile organizzazione indipendentemente dal fatto che tali redditi siano distribuiti; 52) «stabile organizzazione»: a) una sede di affari, inclusa una fattispecie assimilata, localizzata in un Paese in cui tale sede o fattispecie e' considerata una stabile organizzazione in conformita' alle previsioni ivi applicabili di una convenzione per evitare le doppie imposizioni, a condizione che tale Paese le attribuisca fiscalmente il reddito conformemente a una disposizione analoga all'articolo 7 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito Modello OCSE); b) nel caso in cui non sia applicabile una convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito, una sede d'affari, inclusa una fattispecie assimilata, con riferimento alla quale la legislazione interna di un Paese assoggetta ad imposizione il reddito netto ad essa attribuibile con modalita' similari a quelle applicabili per l'imposizione dei redditi dei propri residenti fiscali; c) nel caso in cui un Paese non abbia un sistema di imposizione sui redditi, una sede d'affari, inclusa una sede d'affari o fattispecie assimilata, ivi ubicata che sarebbe trattata come stabile organizzazione secondo il Modello OCSE, a condizione che tale Paese avrebbe avuto, ai sensi dell'articolo 7 di tale modello, il diritto di assoggettare ad imposizione detto reddito; o d) una sede d'affari, o una fattispecie assimilata, non ricompresa nelle ipotesi di cui alle lettere da (a) a (c) attraverso la quale e' esercitata un'attivita' imprenditoriale in un Paese diverso da quello di localizzazione della casa madre a condizione che il Paese di localizzazione di quest'ultima esenti il reddito attribuibile a tali attivita'; 53) «l'utile da attivita' accessorie al trasporto marittimo internazionale»: l'utile netto conseguito da una impresa relativo alle seguenti attivita' da essa esercitate in connessione con l'attivita' di trasporto di persone e merci per nave nell'ambito dell'attivita' internazionale: 1) attivita' di noleggio di una nave priva dell'equipaggio e delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento a favore di un'altra impresa di trasporto marittimo, non appartenente al gruppo, a condizione che la durata del contratto di noleggio non sia superiore a tre anni; 2) vendita di biglietti emessi da altre imprese di trasporto marittimo, appartenenti o meno al gruppo, in relazione alla tratta interna di un trasporto internazionale; 3) attivita' di noleggio e deposito a breve termine di container ed incasso di penali collegate alla ritardata riconsegna degli stessi; 4) fornitura di servizi di ingegneria, manutenzione, gestione merci, ristorazione e servizi alla clientela a favore di altre imprese di trasporto marittimo appartenenti o meno al gruppo; 5) investimenti accessori che costituiscono parte integrante dell'attivita' di trasporto di merci o di passeggeri nell'ambito del traffico internazionale. 54) «utile da trasporto marittimo internazionale»: indica l'utile netto conseguito da una impresa dall'esercizio delle seguenti attivita', a condizione che il trasporto non sia effettuato esclusivamente tra localita' situate all'interno del territorio del medesimo Paese: 1) trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone o merci per mezzo di nave di proprieta', noleggiata ovvero a qualsiasi titolo a sua disposizione; 2) trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone o merci per mezzo di nave in base a contratti che prevedono la disponibilita' di suoi predeterminati spazi; 3) noleggio di nave adibita al trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone o merci, corredata di equipaggio nonche' delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento; 4) noleggio di una nave adibita al trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone o merci, priva dell'equipaggio e delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento, a favore di un'altra impresa del gruppo che esercita trasporto marittimo internazionale; 5) partecipazione ad una associazione di imprese o ad un'agenzia operativa internazionale per il trasporto di merci o di passeggeri via nave nell'ambito del traffico internazionale; 6) alienazione di una nave utilizzata per il trasporto di persone o merci nell'ambito del traffico internazionale, a condizione che la stessa sia stata detenuta dall'impresa per almeno 1 anno e correttamente classificata in bilancio come immobilizzazione materiale. 55) «valore contabile netto dei beni tangibili»: la media aritmetica semplice del valore contabile dei beni tangibili, al netto di ammortamenti e svalutazioni, registrato all'inizio ed alla fine dell'esercizio e riportato in bilancio; 56) «veicolo di investimento immobiliare»: un'entita' i cui attivi sono prevalentemente costituiti da beni immobili ed i cui titoli di partecipazione al capitale o al patrimonio sono ampiamente diffusi tra il pubblico laddove le modalita' di imposizione del reddito da essa prodotto in un determinato periodo di imposta comportano, entro il periodo di imposta successivo, un unico livello di imposizione a livello dell'entita' ovvero a livello dei suoi partecipanti al capitale ed al patrimonio.