(Allegato-art. 59)
                              Art. 59. 
 
               Addebito del canone Rai sulla pensione 
 
      (articolo 38, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010) 
 
    1. I soggetti  che  corrispondono  redditi  di  pensione  di  cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il  cui  reddito
di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del  canone
di abbonamento  Rai  in  un  numero  massimo  di  undici  rate  senza
applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non  oltre
quello relativamente al quale le ritenute sono versate  nel  mese  di
dicembre. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
sono individuati i termini e le modalita' di versamento  delle  somme
trattenute e le modalita' di certificazione. La  richiesta  da  parte
degli  interessati  deve  essere  presentata  entro  il  15  novembre
dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai.  In
caso  di  cessazione  del  rapporto,   il   sostituto   comunica   al
contribuente, o ai suoi eredi, gli importi  residui  da  versare.  Le
predette modalita' di trattenuta mensile possono essere applicate dai
medesimi soggetti, a richiesta  degli  interessati,  con  reddito  di
pensione non superiore  a  18.000  euro,  con  riferimento  ad  altri
tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.