Art. 59.
Addebito del canone Rai sulla pensione
(articolo 38, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010)
1. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito
di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone
di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza
applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre
quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di
dicembre. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
sono individuati i termini e le modalita' di versamento delle somme
trattenute e le modalita' di certificazione. La richiesta da parte
degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre
dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In
caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al
contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le
predette modalita' di trattenuta mensile possono essere applicate dai
medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di
pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri
tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.